Incentivi per funzioni tecniche: per servizi e forniture occorre la nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto

Nella Delibera n. 30 del 2 aprile 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, viene chiesto se gli incentivi spettanti per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, possano ritenersi spettanti al personale preposto all’esecuzione di un contratto stipulato a seguito di una gara “svolta non dallo stesso Ente ma da un soggetto aggregatore ex Delibere Anac n. 58/2015 e n. 31/2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 499, della Legge n. 208/2015, e dall’art. 9, comma 2, del Dl. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014”, in quanto “nella fase di esecuzione del contratto non si rilevano differenze per quanto riguarda le funzioni da svolgere tra il caso di affidamento di appalto da parte dello stesso ente o di adesione a convenzione stipulata da soggetto aggregatore”.

La Sezione argomenta che, in riferimento allo specifico quesito richiesto, riguardante comunque la spettanza dell’incentivo al dipendente dell’Ente che, appositamente nominato, svolga funzioni di “esecuzione” del contratto, va valorizzato l’ultimo periodo dell’art. 113, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, laddove è previsto che “la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione”. Quindi, fermo restando l’indefettibile presupposto dell’esperimento a monte di una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel “Fondo”, ai sensi dell’art. 113, comma 2, l’incentivo potrà dirsi spettante:

  1. se l’Ente abbia stanziato somme per far fronte agli oneri di cui all’art. 113, comma 1, citato;
  2. se, in concreto, sia stato nominato dall’Ente un Direttore dell’esecuzione e questi svolga o abbia svolto le funzioni relative a contratti di servizi o forniture.

Peraltro, la Sezione sottolinea che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il Direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal Rup. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 Euro, ovvero di particolare complessità.