Incentivi per funzioni tecniche: possibili solo per lavori inclusi nella programmazione triennale

Nella Delibera n. 310 del 18 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia, il Presidente di una Provincia chiede un parere in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”).

In particolare, con un primo quesito viene chiesto se sia possibile riconoscere l’incentivo anche per le attività connesse all’esecuzione di lavori che per il loro importo non richiedono l’inserimento nel “Programma di lavori pubblici”.

La Sezione afferma che non è possibile procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza della necessaria fase della programmazione e di una procedura comparativa, precisando che l’art. 21, comma 3, del “Codice”, dispone che il “Programma triennale dei lavori pubblici” e i relativi aggiornamenti annuali contengano i lavori di importo stimato pari o superiore a Euro 100.000, lasciando comunque impregiudicata, per le Amministrazioni aggiudicatrici, la facoltà di includere nei programmi anche interventi di importo inferiore a detta soglia.

Con il secondo quesito viene chiesto se, relativamente agli appalti di servizi e forniture, sia corretto ritenere che il compenso premiante possa essere riconosciuto nel solo caso in cui risulti obbligatoria la nomina del Direttore dell’esecuzione e, quindi, nel solo caso di servizi di importo superiore a Euro 500.000.

La Sezione chiarisce che i compensi incentivanti in parola sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il Direttore dell’esecuzione, nomina richiesta secondo le “Linee guida Anac”, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore ad Euro 500.000 ovvero di particolare complessità. Infine, la Sezione precisa che compete all’Ente interessato la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.