Incentivi per funzioni tecniche: possono essere riconosciuti anche a favore del dipendente di altra P.A. che aiuta la Stazione appaltante

Nella Delibera n. 87 del 12 ottobre 2020 della Corte dei conti Emilia Romagna, viene chiesto se il tecnico dipendente pubblico di altra Amministrazione posto in ausilio all’Amministrazione appaltante possa essere remunerato, per l’attività di verifica preliminare della progettazione, tramite l’utilizzo degli incentivi per funzioni tecniche, previsti dall’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016. La Sezione chiarisce che l’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del Dlgs. n. 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6 dell’art. 26 nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del medesimo Decreto legislativo, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della Stazione appaltante.
La Sezione ricorda poi che le condizioni di carattere generale che, in base all’art. 113 del “Codice dei Contratti”, devono sussistere ai fini dell’incentivabilità delle funzioni tecniche e che sono così enucleabili:
- l’Amministrazione deve essere dotata di apposito Regolamento interno;
- le risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell’art. 113, comma 2, devono essere ripartite, per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
- il relativo impegno di spesa deve essere assunto a valere sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto, attraverso la costituzione di un apposito Fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara (e dunque che alla base dell’affidamento vi sia una procedura di gara;
- l’incentivo spettante al singolo dipendente non può eccedere il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.
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