Incentivo per funzioni tecniche: non applicabile in caso di “partenariato pubblico-privato”

Nella Delibera n. 311 del 18 luglio 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere riguardante l’applicazione dell’art. 113 del Dlgs. n. 50/2016 in relazione all’istituto giuridico del “partenariato pubblico-privato”, che si realizza mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ai sensi dell’art. 187 del suindicato Decreto legislativo, avente ad oggetto la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la manutenzione e gestione di opera pubblica. La Sezione, ai fini della risoluzione del quesito posto, ha richiamato il Principio di diritto stabilito dalla Sezione Autonomie con Delibera n. 15/2019, secondo cui, “alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’Ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione”. Ciò in particolare alla luce dell’attuale disposto del comma 5-bis della stessa norma, da cui si desume univocamente che i compensi incentivanti “per chiara affermazione del Legislatore costituiscono un ‘di cui’ delle spese per contratti appalto e non vi è alcun elemento ermeneutico che possa far ritenere estensibile le disposizioni dell’articolo in esame anche alle concessioni, non essendo normativamente previsto uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture”. La Sezione, in linea con il richiamato orientamento della Sezione Autonomie, ha ritenuto non applicabile, anche nel caso di specie, un’interpretazione estensiva ed analogica dell’art. 113 sopra citato. Pertanto, secondo la Sezione, non possono ritenersi applicabili ai contratti di “leasing in costruendo” gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche.