Incolumità pubblica: prorogata l’Ordinanza del Ministero della Salute per la prevenzione dell’aggressione dei cani

Il Ministero della Salute ha prorogato, con Ordinanza 28 agosto 2014, pubblicata sulla G.U. n. 208 dell’8 agosto 2014, la propria precedente Ordinanza 6 agosto 2013, recante “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”.

Riportiamo, qui di seguito, alcune delle disposizioni di interesse per gli Enti Locali che erano state introdotte dalla citata Ordinanza 8 agosto 2013, la cui efficacia è stata ora prorogata per 12 mesi a partire dall’8 settembre 2014.

I Comuni, ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 7, sono tenuti ad istituire – in collaborazione con i Servizi veterinari delle Asl – dei percorsi formativi rivolti ai proprietari di cani che hanno morso o aggredito qualcuno o che sono stati individuati dagli Enti come potenzialmente a rischio per altre ragioni. I costi relativi all’organizzazione di tali corsi (alla fine dei quali ai proprietari di cani viene rilasciato un “patentino”), è a carico dei partecipanti.

Tra le altre disposizioni che erano state introdotte dall’Ordinanza, ricordiamo:

  1. l’obbligo di utilizzare guinzagli che non superino 1,50 metri di lunghezza nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
  2. l’obbligo, per chiunque conduca il cane in ambito urbano, di portare con sé una museruola e di raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
  3. il divieto di addestrare cani in maniera tale da accrescerne l’aggressività o di sottoporli a doping;
  4. il divieto di incrociare cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
  5. il divieto di vendita, esposizione ai fini di vendita o commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all’art. 10 della “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia” (Strasburgo, 13 novembre 1987), ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 201/10;
  6. l’obbligo di certificazione, da parte di un veterinario, degli interventi chirurgici effettuati in conformità con il sopra citato art. 10 della “Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”.

Il comma 3 dell’art. 3 ha inoltre istituito un “Registro dei cani a rischio elevato di aggressività”, la cui gestione è affidata ai Servizi veterinari. I proprietari degli animali inseriti nel Registro devono stipulare “una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e [di applicare] sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola”.

L’art. 4 individua poi le categorie di soggetti a quali non è consentito possedere o detenere cani che siano stati registrati in questo elenco. Rientrano tra questi soggetti: i delinquenti abituali, chi è stato sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale e coloro che hanno riportato condanne – anche non definitive – per delitti non colposi contro la persona o contro il patrimonio (punibili con reclusione superiore a 2 anni).