Incremento indennità P.o.: limite di spesa nei Comuni privi di dirigenza

Nella Delibera n. 210 del 23 maggio 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’art. 11-bis, comma 2 del Dl. n. 135/2018, convertito con Legge n. 12/2019, per un Comune privo di dirigenza.

La Sezione rileva che l’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, dispone l’invarianza della spesa rispetto al 2016 relativa al trattamento accessorio del personale, comprensiva anche dell’indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative. L’art 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018, consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i Comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di Posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e seguenti del Ccnl. relativo al Comparto “Funzioni locali”, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle Posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del Ccnl. in parola. Il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle Posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve in ogni caso essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006. La Sezione evidenzia che, una volta che l’Ente decida di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa in parola, la quota destinata alla maggiorazione dell’indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative negli Enti privi di Dirigenti ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per la corrispondente quota. Infatti, le suddette risorse “sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”, ossia del valore finanziario corrispondente al valore della maggiorazione in esame, così come disposto dal predetto art. 11-bis, comma 2, del Dl. n. 135/2018. Inoltre, la Sezione ribadisce che la spesa del personale derivante dall’istituto della mobilità ha come limite il rispetto dell’art.1, comma 557-quater ovvero del comma 562 della Legge n. 296/2006, stante la neutralità della stessa, sempre che l’Ente cedente sia sottoposto a vincoli assunzionali.