Indennità di funzione degli Amministratori locali: principio di invarianza della spesa

Nella Delibera n. 337 del 12 dicembre 2018 della Corte dei conti Lombardia, un Comune ha chiesto un parere sull’interpretazione del principio dell’invarianza della spesa relativa alle indennità di funzione degli Amministratori locali, stabilito dall’art. 1, comma 136, della Legge n. 56/2014. La Sezione pone in evidenza la Delibera n. 35/2016 della Sezione Autonomie, che ha fissato il seguente principio di diritto: “non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di Amministratore, che spetta nella misura prevista dalla Tabella A del Dm. n. 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005”. Detta Sezione ha infatti chiarito, in relazione all’indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori comunali, come “la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa”. Conseguentemente, al riguardo, l’Ente Locale deve “considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al Dm. n. 119/2000”, senza dunque “effettuare un ‘congelamento’, in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa”. Dunque, spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare attentamente la fattispecie prospettata, al fine di addivenire ad una corretta applicazione in concreto della disciplina legislativa in materia di spesa pubblica per gli oneri connessi alle attività degli Amministratori locali dei Comuni.