Indennità di servizio esterno: i chiarimenti dell’Aran

L’Aran, con il recente Orientamento applicativo CFL_51, ha fornito chiarimenti circa i presupposti applicativi dell’indennità di servizio esterno riconoscibile ai dipendenti di Polizia locali ai sensi dell’art. 56-quinquies del Ccnl. “Funzioni locali” 21 maggio 2018.

Secondo l’Agenzia, il riconoscimento della indennità ivi prevista può essere garantito solo al personale che, continuativamente, e quindi in maniera non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli Uffici, nell’ambito, non solo della vigilanza stradale ma di tutte le altre molteplici funzioni della Polizia locale.

Qualora particolari esigenze organizzative dell’Ente o, in caso di fruizione da parte del dipendente, di specifici permessi ad ore, previsti sia dalla legge che dalla Contrattazione collettiva, la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni. Il presupposto per l’applicazione della disciplina contrattuale infatti è legato “all’effettivo svolgimento del servizio esterno”. Allo stesso modo, l’indennità in questione non potrà essere erogata nei casi di assenze per l’intera giornata lavorativa, qualunque sia la motivazione della stessa.