Informativa antimafia atipica: rescissione del contratto a distanza di tempo dall’informativa

Nella Sentenza n. 956 dell’11 novembre 2019 del Cga Sicilia, i Giudici chiariscono che, nel caso di Informativa Antimafia atipica, spetta all’Amministrazione valutare autonomamente, nell’esercizio del suo potere discrezionale, il “peso” delle informazioni ricevute dalla Prefettura, informazioni di per sé non automaticamente “interdittive”, valutazione che ben può essere compiuta anche in un momento successivo alla comunicazione e portare a rescindere un contratto a distanza di tempo dalla stessa Informativa. I Giudici precisano che il mutamento di indirizzo a seguito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico costituisce una prassi ammessa dall’ordinamento, ed a maggior ragione allorquando sopraggiungano fatti o norme che suggeriscano o che impongano di riesaminare la questione già affrontata.

Ed ancora, i Giudici pongono in evidenza che la legislazione Antimafia applicabile alla fattispecie ratione temporis – e cioè il Dlgs. n. 159/2011 (poi modificato ed integrato dal Dlgs. n. 2189/2012) applicabile al momento della adozione del Provvedimento rescissorio (11 settembre 2012) – è sufficientemente chiara nel disporre che “la revoca e il recesso (… omissis …) si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto (…)”. Infine, aggiungono i Giudici che l’Informativa Antimafia atipica non è suscettibile di scadenza in quanto non produce nessun effetto se non quello di comunicare – con un’azione che è fisiologicamente diretta a durare per sempre – l’accadimento di un fatto. E, nel descriverlo, di “storicizzarne”, per ogni eventuale effetto ammesso dalla legge, l’avvenimento. Sicchè è fisiologico che, a fronte di un’Informativa atipica il Provvedimento rescissorio possa essere adottato anche a distanza di molto tempo rispetto al momento in cui si realizza il fatto del quale viene dato avviso all’Amministrazione che riceve la notizia. Infatti, ciò può dipendere dal tempo che il soggetto controllato impiega per determinare le condizioni per l’infiltrazione mafiosa.