È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2024, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 dicembre 2023, recante “Definizione delle modalità e dei limiti in base ai quali gli oneri ai servizi di supporto e di indagine sono da intendersi a carico dei fondi messi a disposizione dell’Ente concedente per la realizzazione di infrastrutture di grande rilevanza o complessità”.
Il Provvedimento stabilisce che gli oneri per i servizi di supporto e indagine necessari per la realizzazione di Infrastrutture di grande rilevanza o complessità sono a carico dei fondi dell’Ente concedente.
Il Decreto si applica al collaudo di Infrastrutture, ed è valido per i Contratti che coinvolgono Servizi globali per Infrastrutture importanti, dove le Commissioni di collaudo possono richiedere Servizi di supporto e indagine specializzati.
Il Provvedimento prevede che la Commissione incaricata del collaudo invii una richiesta motivata all’Ente che ha affidato il Servizio globale entro dieci giorni dalla rilevazione della necessità di Servizi specializzati. Tale richiesta deve includere dettagli sulla natura e tipologia del Servizio richiesto e specifiche tecniche necessarie.
L’Ente concedente, ricevuta la richiesta, ha quindici giorni per stimare il costo del servizio. Il costo non deve superare i fondi previsti nel quadro economico approvato per la realizzazione dell’Infrastruttura. In seguito, l’Ente deve comunicare alla Commissione di collaudo l’autorizzazione o i motivi del rifiuto dell’Istanza.
Una volta autorizzato, l’Ente può procedere all’affidamento del servizio, nel rispetto delle previsioni dell’Unione Europea, del “Codice dei Contratti pubblici” e delle norme tecniche di Settore.
I Soggetti affidatari devono possedere competenza ed esperienza specifiche, documentate adeguatamente. Per alcune attività, sono richiesti titoli di studio avanzati, aggiornamento costante e, dove necessario, abilitazione professionale.
Tra l’Affidatario del Servizio e i Soggetti coinvolti nella realizzazione dell’Infrastruttura non devono esserci stati rapporti di collaborazione o collegamento nei 2 anni precedenti l’affidamento. L’Affidatario non deve avere collegamenti con i componenti della Commissione di collaudo.