Nella Sentenza n. 3592 del 29 maggio 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che ha natura perentoria il termine per l’integrazione della documentazione, a seguito dell’attivazione del “soccorso istruttorio”, ai fini di un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell’ammissibilità della domanda. Peraltro, i Giudici precisano come la disciplina del “soccorso istruttorio” autorizzi la sanzione espulsiva “quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale”.