Con il Comunicato pubblicato il 6 marzo 2020, il Ministero dell’Interno ha annunciato la proroga del termine di presentazione della richiesta di contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza per l’anno 2020 dal 15 gennaio al 15 maggio 2020. La riapertura del termine per la presentazione della richiesta di ammissione al contributo era prevista dall’art. 1, comma 10-septies, del Dl. n. 160/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020. La riapertura si è resa necessaria per puntualizzare alcuni aspetti e facilitare gli Enti che non hanno ancora provveduto a inoltrare la richiesta nella redazione e successiva trasmissione della certificazione, oltre che per fornire indicazioni agli Enti che hanno già inoltrato la richiesta.
A beneficiare del contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli Enti Locali e per investimenti di messa in sicurezza di strade, sono gli Enti Locali individuati dall’art. 2 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel): Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni.
Trasmissione della nuova richiesta di contributo
Con il Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 2019, pubblicato in G. U. n. 4 del 7 gennaio 2020, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell’Area riservata del “Sistema Certificazioni Enti Locali” (Area Certificati-Tbel, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify.
A quest’Area riservata è stata aggiunta una Sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione, che deve essere trasmessa entro le ore 24 del 15 maggio 2020, a pena di decadenza. Per ciascun Progetto, l’Ente dovrà indicare tutti i dati richiesti dalla certificazione, pena l’impossibilità di trasmettere la stessa. L’inserimento dei Progetti successivi al primo (per un massimo di 3 Progetti) avviene con metodo incrementale, visualizzando la Sezione aggiuntiva con l’apposito bottone “Aggiungi un Cup”.
Qualora la richiesta riguardi la messa in sicurezza di edifici pubblici, l’Ente dovrà dichiarare di averne la proprietà o il possesso.
Una volta completato l’inserimento dei dati, si accede a un’ulteriore schermata in cui sono riportati i dati riepilogativi e dove è possibile scaricare il file che dovrà essere sottoscritto digitalmente, in modalità Pkcs#7 (.P7M) dal Responsabile del “Servizio Finanziario” e dal Rappresentante legale.
A questo punto, l’Ente potrà caricare il file sulla Piattaforma “Tbel”. Coloro che sono chiamati a sottoscrivere digitalmente la certificazione devono aver preventivamente censito la propria firma nella sezione “Configurazione Ente” dell’Area “Certificati-Tbel”.
Qualora la firma risulti già censita, occorre fare attenzione a che la stessa sia associata alla figura professionale chiamata a sottoscrivere la certificazione, altrimenti il Sistema rileverà un errore che non consentirà di completare l’operazione di trasmissione della richiesta.
Richiesta di contributo trasmesse entro il 15 gennaio 2020
Gli Enti Locali che hanno trasmesso la richiesta di contributo entro il 15 gennaio 2020 attraverso la procedura descritta non devono riprodurre la richiesta di contributo, salvo che non siano stati riscontrati degli errori o non vi sia una diversa volontà.
Ecco ad esempio alcuni degli errori riscontrati con più frequenza:
- nella voce “Richiesta contributo” deve essere indicato il costo della sola “progettazione”. Alcuni Enti hanno formulato richieste per importi elevati che, come accertato, afferiscono al costo dell’opera da realizzare anziché al costo della “progettazione”. Errori di tal genere potrebbero portare alla diretta esclusione della richiesta formulata, oppure all’avvio di un lungo procedimento amministrativo di accertamento e alla segnalazione del danno erariale causato a questa Amministrazione e agli altri Enti locali eventualmente esclusi per incapienza nel fondo stanziato;
- errori nella trascrizione del Codice unico di progetto (Cup);
- mancato invio alla Banca-dati “Bdap” dei dati riferiti al rendiconto 2018.
Nel caso dovessero essere rilevati degli errori e vi fosse necessità di rettificare il dato già trasmesso, l’Ente può produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (dopo aver annullato la precedente comunicazione), attraverso un ulteriore invio telematico entro le ore 24 del 15 maggio 2020. Sono tenuti a produrre nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente richiesta, tutti gli Enti che dopo aver riscontrato errori nella richiesta di contributo hanno chiesto a mezzo Pec o con altre modalità di apportare le dovute rettifiche. Tali comunicazioni sono prive di effetti e la mancata modifica delle richieste di contributo comporta l’esclusione dall’eventuale assegnazione del contributo.
Inoltre, le richieste trasmesse con modalità diversa da quella prevista devono essere ripresentate entro le ore 24 del 15 maggio 2020.
Indicazione del Cup
La richiesta di contributo è soltanto per una nuova progettazione. Non può essere formulata richiesta di contributo per progettazioni già affidate. Un Ente che ha già l’opera finanziata ha già effettuato la progettazione (il contributo non può coprire una progettazione già effettuata).
Viceversa, nel caso in cui non vi sia nulla di avviato, il Cup originario è idoneo. Al riguardo, si precisa che per gli Enti che hanno trasmesso la richiesta di contributo entro il termine del 15 gennaio, è possibile – nelle more della conclusione della procedura di concessione del contributo – avviare le gare per l’affidamento della progettazione a valere sulle risorse proprie che, nel caso di concessione del contributo, verranno poi liberate per altre finalità. In altre parole, rientrano nella definizione di “nuova progettazione” anche le gare avviate a decorrere dal 15 gennaio u.s. Il Cup deve essere riferito alla sola progettazione, ed è possibile indicare un Cup lavori solo nel caso in cui il costo della progettazione è inserito nel quadro economico dell’opera.
Per i chiarimenti relativi al Cup (costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri) e per l’ottenimento dello stesso, è possibile fare riferimento all’apposita sezione del sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica economica, al link http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/.
I Cup contenuti nelle richieste verranno successivamente sottoposti ad apposito controllo settimanale teso a verificarne la corrispondenza per: natura, tipologia, settore, sotto-settore e categoria. Eventuali difformità dei Cup a quanto precisato comportano l’esclusione delle richieste. È consigliabile quindi che l’Ente controlli la propria casella di Posta certificata per accertare eventuali comunicazioni al riguardo. In tal caso l’Ente, dopo aver ricevuto la segnalazione sulla propria Pec, può produrre una nuova certificazione, in sostituzione di quella già inoltrata (dopo aver annullato la precedente comunicazione), attraverso un nuovo invio telematico, entro le ore 24 del 15 maggio 2020.
Richieste considerate al fine dell’attribuzione del contributo
Non saranno considerate le istanze degli Enti che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione al contributo, non abbiano ancora trasmesso alla “Bdap” (di cui all’art. 18, comma 2, del Dlgs. n. 118/2011), i documenti contabili di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) ed e), e all’art. 3 del Decreto Mef 12 maggio 2016, pubblicato in G.U. n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti al rendiconto 2018.
Nel caso di Enti Locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca-dati. Tali Enti, per poter procedere nella compilazione, devono comunque dichiarare nella certificazione, con la spunta della relativa casella, l’avvenuto adempimento alla Banca dati Bdap anche se non tenuti come previsto dalla richiamata normativa.
In merito alla trasmissione del rendiconto 2018 alla “Bdap”, si ricorda che verranno verificati, ai fini dell’ammissione, tutti i prospetti inviati relativi a:
- Sdb (Schemi di bilancio);
- Dca (Dati contabili analitici);
- Ind (Indicatori).
Non saranno considerate le istanze degli Enti che avessero effettuato un invio parziale dei prospetti sopra richiamati alla citata Banca-dati. L’Ente è tenuto, una volta trasmessi i dati, a visualizzare tutti i prospetti acquisiti sul sistema, al fine di verificare la correttezza dei relativi contenuti.
Per agevolare le verifiche da parte degli Enti e permettere agli Enti che hanno già presentato domanda entro il termine del 15 gennaio u.s. di sanare la propria eventuale inadempienza, nel Comunicato sono presenti quattro elenchi così suddivisi:
- Allegato 1: Province e Città metropolitane;
- Allegato 2: Comuni;
- Allegato 3: Comunità montane;
- Allegato 4: Unioni di Comuni.
Negli Allegati sono riportati:
- in azzurro, gli Enti che hanno già presentato domanda entro la data del 15 gennaio 2020 e che risultano inadempienti o parzialmente adempienti a “Bdap” alla predetta data;
- in bianco, gli Enti che potrebbero fare domanda entro il 15 maggio 2020 ma che, alla data del 15 gennaio 2020, risultano inadempienti a “Bdap”.
Ciò posto, ciascun Ente è tenuto a verificare il suo stato in “Bdap” e a procedere come segue:
- se ha presentato domanda ma è inadempiente parziale o totale a “Bdap” (in azzurro): deve ritrasmettere a “Bdap” e, successivamente, ripresentare la domanda (dopo aver annullato la precedente richiesta);
- se ha presentato la domanda e ha trasmesso correttamente a “Bdap” in data successiva alla domanda medesima (con motivazione esclusione: “Non ha inviato il rendiconto 2018 alla ‘Bdap’ entro la data di richiesta del contributo”): deve solo ritrasmettere la domanda (dopo aver annullato la precedente richiesta);
- se non ha presentato la domanda e vuole usufruire della proroga per presentarla ma non è in regola con “Bdap”: deve prima regolarizzare la propria posizione a “Bdap” e successivamente presentare la domanda.
Nel caso di Enti Locali presenti nei richiamati Allegati, per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, resta fermo che le richiamate informazioni sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata Banca-dati.
Attribuzione del contributo
Il contributo sarà attribuito entro il 30 giugno 2020, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
- messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.
Le richieste che presentano errori non sanati sono da intendersi come non acquisite. A partire dal 16 maggio 2020 non sarà più possibile sanare la certificazione trasmessa, qualunque sia la natura dell’errore rilevato.
In merito alla compilazione di alcuni campi della certificazione di richiesta del contributo, è opportuno precisare che:
- la voce “Costo complessivo della progettazione” deve essere riferita al costo previsto per la sola progettazione (per il quale si richiede il contributo);
- la voce “Quota parte finanziata” deve essere riferita a eventuali finanziamenti già ricevuti e/o in itinere per la sola progettazione;
- la voce “Richiesta contributo” determinata per differenza tra le suddette voci, deve essere riferita alla sola progettazione.
Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail fondoprogettazione.fl@interno.it.