Irpef: cessione di fabbricati e cessione di terreni edificabili

Nell’Ordinanza n. 19642 del 22 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Irpef, ai fini della tassazione separata, quali “redditi diversi”, delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un “tertium genus”. Con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione,

superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal Legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni.