Irpef: l’Agenzia delle Entrate prevede la detrazione delle spese relative ai “Servizi scolastici integrativi”

by Redazione | 05/08/2016 15:35

Con la Risoluzione n. 68/E del 4 agosto 2016, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito inerente la detraibilità, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, delle spese di refezione scolastica per la Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, e per le spese relative ai “Servizi scolastici integrativi” come assistenza al pasto, pre-scuola, post-scuola e trasporto scolastico.

Viene ripresa inizialmente la nuova lett. e-bis), dell’art. 15, del Tuir, inserita dalla Legge n. 107/15, la quale prevede la detraibilità delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1, della Legge n. 62/00, e successive modificazioni, per un importo annuo superiore a 400 Euro per alunno o studente (…)”.

Con la recente Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 è stato chiarito che rientrano nell’ambito di applicazione della sopra citata lett. e-bis) le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Per quanto riguarda invece il Servizio di “Refezione scolastica”, la Circolare n. 18/E del 6 maggio 2016 ha stabilito chiaramente che le spese sostenute per la Mensa scolastica sono possono essere portate in detrazione anche quando il Servizio è erogato dal Comune o da altri soggetti rispetto alla Scuola, non dando rilevanza quindi ai fini della detrazione al fatto che il Servizio in questione sia deliberato dagli Organi di Istituto, essendo “istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle Scuole d’infanzia e delle Scuole primarie e delle scuole primarie e secondarie di primo grado”.

Atteso quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate con laNota in esame ha chiarito che anche i “Servizi scolastici integrativi” possono essere portati in detrazione in quanto riconducibili alla frequenza scolastica.

Al contrario, per il Servizio di “Trasporto scolastico” non si prevede la detraibilità delle spese ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, in quanto la stessa risulterebbe “discriminatoria” per coloro che necessariamente si debbano servire di mezzi pubblici per i quali non è prevista nessuna agevolazione.

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