Irregolarità fiscale: determina l’esclusione dalla gara solo se il debito è definitivamente accertato

Nella Sentenza n. 758 del 16 agosto 2019 della Cga Siciliana, i Giudici chiariscono che non è motivo di esclusione dalla gara la mancata dichiarazione di un debito con il Fisco ancora non oggetto di (o contenuto in) un atto dell’Amministrazione finanziaria in pendenza del termine per presentare la domanda di partecipazione alla procedura, che nel suo complesso il contribuente ha poi chiesto di rateizzare e la cui istanza è stata accolta.

I Giudici specificano che la disciplina nazionale in tema di esclusione dalle gare per irregolarità fiscale è molto garantista nei confronti del privato e non del tutto coordinata con il diritto tributario. Infatti, rilevano in senso escludente solamente i debiti fiscali definitivamente accertati, per tali intendendosi quelli non contestati in giudizio nei termini di legge ovvero se contestati confermati dal Giudice tributario sulla base di una Sentenza non più soggetta ad impugnazione; con la conseguenza che la proposizione di un ricorso dinanzi alla competente Commissione tributaria (o di un appello o di un ricorso per Cassazione), quand’anche manifestamente infondato, è comunque sufficiente a determinare la non definitività del debito e, in ultima analisi, a permettere, nelle more la partecipazione alle gare, oltre tutto, a scapito degli altri concorrenti che siano invece (del tutto) in regola con il Fisco (e magari, proprio per tale ragione, impossibilitati ad offrire ribassi oltre una certa misura).

Quindi, secondo la legislazione in materia di contratti pubblici, qualunque debito, per quanto rilevante in termini economici, purché (e finché) ancora oggetto di un giudizio tributario (proponibile o) pendente, non potrà essere motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016.