Irregolarità nella riscossione e gestione dell’occupazione di suolo pubblico: condanna di un Agente di Polizia municipale

Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d’Appello, Sentenza n. 225 del 3 luglio 2017

Fatto

In questo medio Comune, nel periodo 2007/2009, un Agente di Polizia municipale era stato incaricato “di vigilare sulla corretta occupazione del suolo pubblico assegnato ai titolari delle licenze di commercio al dettaglio in forma non fissa durante i mercati comunali”. Tra le sue specifiche mansioni vi era quello di “verificare con cadenza bimestrale che i commercianti avessero pagato i relativi oneri al Comune, sia mediante il controllo dei versamenti risultanti dall’ufficio di ragioneria, sia direttamente sul luogo del mercato, con il formale invito rivolto ai commercianti di esibire le ricevute di pagamento; quindi segnalare i mancati pagamenti per l’avvio delle procedure di sollecito ed, eventualmente, di revoca dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.”

Nell’esercizio di tali mansioni, l’Agente di Polizia municipale non avrebbe potuto per nessun motivo riscuotere direttamente dalle mani dei commercianti il Tributo da essi dovuto.

A seguito di una indagine penale del Tribunale, la Procura contabile citava in giudizio l’Agente per un danno di oltre Euro 19.000, così composto: Euro 2.722 per aver omesso di segnalare i commercianti morosi; Euro 7.396 per importi riscossi dai commercianti per Tassa occupazione del suolo pubblico (senza averli versati in Tesoreria); Euro 9.476 per danno da disservizio (perché avrebbe illegittimamente percepito la parte della retribuzione riferita alla porzione oraria giornaliera della propria attività di servizio, durante la quale, anziché curare gli interessi del Comune in ottemperanza degli obblighi di servizio assunti, avrebbe invece tenuto una condotta palesemente illecita in danno dell’Ente).

La Procura contabile documentava il danno sulla base degli accertamenti dei Carabinieri e dalle dichiarazioni dei commercianti ambulanti. La Sentenza dei Giudici territoriali (n. 60/2015) era di condanna per tutte e 3 le poste di danno. L’interessato presentava ricorso in appello. Il motivo principale era che nella Sentenza penale già emessa (nel luglio 2014) era stato assolto dalla imputazione di peculato “per non aver commesso il fatto”. Nella motivazione della decisione di assoluzione il Tribunale osservava “che i commercianti escussi non erano stati in grado di indicare le generalità del soggetto al quale, secondo le rispettive dichiarazioni, consegnavano il denaro necessario per il versamento in conto corrente dell’importo dovuto. Peraltro, l’esito dibattimentale non aveva neppure permesso di accertare con certezza se il denaro era stato effettivamente consegnato e poi non riversato dal vigile, oppure se i commercianti non avevano versato in alcun modo l’importo dovuto, per cui doveva ritenersi non provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell’imputato in ordine alla fattispecie allo stesso ascritta.”

La conclusione è la riduzione del danno ad Euro 12.248,87, di cui Euro 9.476,87 a titolo di danno da disservizio.

Sintesi della Sentenza

Il Collegio osserva che il giudizio penale, rilevante dell’esclusione del danno da peculato, non ha invece affermato alcunché in merito ai restanti profili oggetto dell’azione di responsabilità amministrativa, ossia quelli inerenti le condotte di verifica e segnalazione delle morosità ai fini della attivazione delle procedure di sanzione nei confronti dei commercianti per il mancato pagamento degli oneri di occupazione, riconosciuto peraltro dagli stessi commercianti, e il collegato danno da disservizio; condotte peraltro non contestate in sede di appello.

Detti comportamenti dannosi risultano ragionevolmente attribuiti al convenuto, in primo grado, sulla base di una autonoma valutazione degli elementi di prova forniti dalla Procura regionale. Infatti, come compiutamente rappresentati nell’atto di citazione, fra i doveri che gravavano sul dipendente comunale nell’esercizio delle proprie mansioni di Agente della Polizia municipale vi era quello di verificare con cadenza bimestrale che i commercianti avessero pagato i relativi oneri al Comune, attraverso un duplice riscontro: in Ragioneria, con il controllo dei versamenti, e direttamente sul luogo in cui si svolgeva il mercato, mediante invito all’esibizione delle ricevute di pagamento rivolto ai singoli commercianti. Egli era tenuto altresì a segnalare i mancati pagamenti per l’avvio delle procedure di eventuale revoca dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Tali obblighi risultano reiteratamente disattesi dall’appellante, che a causa di detta attività omissiva, gravemente colposa, ha provocato al Comune un danno pari ad Euro 2.722,00 per mancate entrate tributarie, come segnalato dalla Procura, rilavato a seguito di un controllo interno svolto nell’anno 2009 sulla voce di bilancio “entrate sul mercato settimanale” per il triennio 2007/2009.

Allo stesso modo risulta correttamente attribuito al convenuto il danno da disservizio, per avere in più occasioni distratto la propria attività lavorativa dai compiti di servizio, lasciando l’Ente Locale sostanzialmente sguarnito di un valido apporto in termini di controllo e vigilanza proprio nel delicato Settore dei mercati rionali, dal momento che egli era l’unico Vigile assegnato a presidiare questo servizio. Tale danno, da quantificare nelle porzioni di retribuzione oraria in cui l’appellante ha distratto le proprie energie lavorative con la condotta omissiva, gravemente colposa, è stato calcolato in Euro 9.476,87.

Commento

La parte più interessante della vicenda è il fatto che il comportamento dell’Agente di Polizia municipale non è stato corretto e che il servizio da lui svolto è stato inadeguato, per cui è stato condannato per “danno da disservizio”. Si deve però riconoscere che sono anche mancati i controlli interni (tenuto conto della modesta struttura amministrativa del Comune): infatti, nessuno si è posto la domanda su come si controllano i pagamenti della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche nei giorni di mercato e di fiera. Esclusivamente nel maggio 2009 l’Agente era stato preposto, dal Comandante della Polizia municipale, alle sole 2 fiere annuali.

 

di Antonio Tirelli