Nella Sentenza n. 20055 del 7 ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici affermano che, in tema di iscrizione di ipoteca relativa a debiti tributari, per il raggiungimento della soglia minima di 8.000 Euro a tal fine prevista dall’art. 77 del Dpr. n. 602/73, occorre fare riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, anche se oggetto di contestazione da parte del contribuente, atteso che, ai sensi degli artt. 49 e 50 del citato Dpr., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il Concessionario può procedere ad esecuzione forzata, ovvero può promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, purché sia inutilmente trascorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, senza che assuma alcuna rilevanza la contestazione dei crediti posti a fondamento dello stesso.