Istanza di accesso agli atti di un appalto: va respinta se formulata in fase esecutiva da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale

Istanza di accesso agli atti di un appalto: va respinta se formulata in fase esecutiva da un soggetto estraneo al rapporto contrattuale

 

La giurisprudenza conferma l’orientamento tradizionale che vede sostanzialmente inaccessibili gli atti della fase esecutiva di un appalto, quando a richiederli sia, ad esempio, un soggetto già concorrente nella precedente procedura di affidamento.

Come ribadito dal Tar Liguria, Sezione II, con la Sentenza 19 giugno 2015, n. 580, infatti, il rapporto intercorrente fra Ente e aggiudicatario, a valle del contratto, diviene res inter alios acta, vale a dire fatto relativo a rapporti fra terzi in cui l’ex concorrente non ha alcun interesse a frapporsi.

Pertanto, “in linea generale pertanto un terzo non ha alcun interesse a conoscere le vicende contrattuali poste in essere tra altri soggetti”. Non muta tale orientamento, ad esempio, l’interesse dell’ex concorrente a evidenziare a danno dell’affidatario inadempimenti al contratto (es. ritardo nei lavori) per promuovere la rimozione dello stesso a suo favore, previo scorrimento della graduatoria di gara; né, come nel caso di specie, può dirsi munito di interesse il concorrente che sia parte civile nel processo penale avente ad oggetto la turbativa della stessa asta da cui ha avuto origine il contratto d’appalto: “Nessuna rilevanza fattuale se non ad colorandum delle proprie difese ha la conoscenza dello svolgimento della fase esecutiva del rapporto. L’esecuzione del contratto potrebbe essere avvenuta in maniera corretta o meno ma ciò non esclude né prova maggiormente l’eventuale reato che ha condotto alla aggiudicazione illegittima della gara”.

In mancanza dell’interesse dell’istante, quindi, si ricade nel perimetro di divieto di utilizzo dello strumento dell’accesso per un controllo generalizzato dell’operato dell’amministrazione (principio consolidato e da ultimo riversato nella Legge n. 241/90).

di Mauro Mammana

Tar Liguria Sez. II – Sentenza 19 giugno 2015, n. 580


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