La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19537 del 17 settembre 2014, ha osservato che in base all’art. 2, comma 8-bis, del Dpr. n. 322/98 il contribuente ha la facoltà di emendare i propri errori mediante la presentazione di apposita dichiarazione integrativa. L’integrazione della dichiarazione è autonoma rispetto all’esercizio del diritto al rimborso, di conseguenza non ha alcun effetto sui termini di decadenza di quest’ultimo. Al termine per la presentazione della dichiarazione integrativa (termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo) è correlata solamente la possibilità di portare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione. Di conseguenza l’istanza per richiesta di rimborso può essere proposta anche oltre il termine utile per fruire della compensazione del credito.