Istituzione di nuove sedi farmaceutiche

Nella Sentenza n. 6998 del 15 ottobre 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che spetta al Comune l’istituzione di nuove sedi farmaceutiche, salvi i casi in cui la legge disponga un’esplicita attribuzione alle Regioni e alle Province autonome della competenza ad istituire nuove Farmacie di rilevanza sovracomunale per la loro funzione

In particolare, i Giudici precisano che le disposizioni legislative vigenti prima dell’entrata in vigore Dl. n. 1/2012, che assegnavano alle Regioni la competenza alla formazione e alla revisione della pianta organica delle Farmacie, ai concorsi per l’assegnazione delle sedi stesse, alla vigilanza sulla efficienza del “Servizio di assistenza farmaceutica” e all’adozione di provvedimenti di decadenza, devono ritenersi superate dal nuovo assetto normativo, sicché lo strumento pianificatorio (in passato denominato “pianta organica”) non è più configurato come atto complesso che si perfezioni con il provvedimento di un Ente sovracomunale (la Regione ovvero la Provincia), bensì come un atto di esclusiva competenza del Comune (e per esso della Giunta), e ciò tanto nella prima applicazione del Dl. n. 1/2012, quanto nelle successive revisioni periodiche. La scelta del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le Farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della Legge n. 27/2012, di assicurare un’equa distribuzione delle Farmacie sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del “Servizio farmaceutico” anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Quindi, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, Enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il Principio costituzionale della sussidiarietà verticale. Fatta eccezione per i casi di esplicita attribuzione da parte del Legislatore alle Regioni e alle Province autonome dell’istituzione di Farmacie localizzate in determinati siti (stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.), che per la loro specifica funzione hanno rilevanza ultra-comunale. Tuttavia, i Giudici osservano che la ratio della programmazione e della revisione delle piante organiche degli esercizi commerciali delle Farmacie, più che diretta ad evitare la proliferazione delle stesse e a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini. Ed in considerazione di questo stesso fine il Legislatore ha inteso aggiungere al parametro del dato numerico della popolazione, quale criterio per la determinazione del numero di Farmacie per ciascun Comune, anche la considerazione delle “condizioni topografiche e di viabilità”, consentendo l’istituzione di un’altra Farmacia, distante almeno 3.000 metri da quelle esistenti. Peraltro, il rispetto di tale distanza non può intendersi in modo rigido. Proprio in base alla giurisprudenza comunitaria, spetta al Giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all’apertura delle farmacie siano compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato con l’obiettivo di contemperare le riserve stabilite dal Legislatore in favore dei Farmacisti con la tutela della salute pubblica. Tuttavia, al fine di raggiungere in modo coerente e sistematico l’obiettivo di assicurare un “Servizio farmaceutico” adeguato, le Autorità competenti potrebbero perfino essere indotte ad interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l’apertura di una Farmacia a distanza inferiore alla distanza minima, non solo in casi del tutto eccezionali, ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico.