Istituzione sedi Farmacie: il potere sostitutivo della Regione è previsto solo in caso di stato di inerzia da parte del Comune

Nella Sentenza n. 4614 del 3 novembre 2016 del Consiglio di Stato, una Farmacia con sede in un Comune in cui risultano residenti circa 4.500 abitanti, con ricorso ha impugnato la Delibera emessa dalla Giunta regionale con la quale sono state identificate le nuove sedi farmaceutiche e le relative zone di ubicazione da istituire ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 27/12, di conversione del Dl. n. 1/12, nella parte relativa all’istituzione di 2 ulteriori sedi farmaceutiche nel Comune in questione. I Giudici chiariscono come l’insorgere della competenza sostitutiva della Regione non comporti di per sé la spoliazione della competenza del Comune. Questo, secondo i Giudici, sembra evidente ove si consideri che il Legislatore ha voluto garantire la rapida definizione dei procedimenti preliminari, in modo da giungere nel più breve tempo possibile all’indizione del concorso ed all’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. In questa luce, la competenza sostitutiva della Regione non è una sanzione bensì un rimedio per l’eventualità che il Comune resti inadempiente.

La scadenza del termine produce un effetto certo e immediato, nel senso che, a partire da quel momento, la Regione è investita della competenza sostitutiva, che può e deve esercitare senza attendere ulteriormente.

Ma se il Comune giunge a definire il procedimento quando il termine è decorso, ma la Regione non ha ancora esercitato la competenza sostitutiva, l’interesse alla celerità è soddisfatto e l’obiettivo perseguito dal Legislatore è raggiunto. Negare la validità o l’utilità dell’atto compiuto dal Comune si risolverebbe nella necessità di una nuova attesa, in contrasto con l’interesse perseguito dal Legislatore.

In conclusione, il provvedimento di una Regione che ha attivato i poteri sostitutivi nonostante l’esercizio del potere da parte del Comune, anche se oltre il termine previsto dall’art. 11 della Legge n. 27/11, provvedendo all’istituzione delle 2 nuove sedi nel Comune, è illegittimo. Nella fattispecie in esame, il Comune ha adottato la Delibera nei termini, e pertanto non può ritenersi sussistente lo stato di inerzia che autorizzava la Regione all’esercizio del potere sostitutivo.Neppure la mancata acquisizione dei pareri della Asl e del Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti poteva costituire presupposto per l’esercizio del potere sostitutivo, tenuto conto che la mancata previa acquisizione dei pareri non integra comunque lo stato di inerzia, l’unico che autorizzava la Regione ad attivare il potere sostitutivo.