Istituzioni comunali: per l’iscrizione al Rea è obbligatorio che abbiano un proprio Codice fiscale?

Il testo del quesito:

“Per l’iscrizione al Rea entro il 31 maggio è obbligatorio che l’Istituzione comunale acquisisca un proprio Codice fiscale?”

La risposta dei ns. esperti.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 114 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), l’Istituzione è Organismo strumentale dell’Ente Locale per l’esercizio di Servizi sociali, dotato di autonomia gestionale, privo di personalità giuridica ed ha solo autonomia gestionale, che si sostanzia in una effettiva organizzazione aziendale, sebbene appartenente al “Gruppo Comune”, che ne mantiene il comando.
Considerata in definitiva quale braccio operativo dell’Ente, in grado di operare in modo più dinamico e con strumenti economici e contabili tipici dell’azienda privata, è pertanto corretto che la stessa utilizzi il medesimo Codice fiscale e la stessa Partita Iva dell’Ente di riferimento.
Tuttavia, entro il 31 maggio 2014 ci si è posti la questione dell’iscrizione al Rea delle Istituzioni comunali in attuazione dell’art. 114 del Tuel e secondo le indicazioni operative dettate dal Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, di chiarimento degli adempimenti introdotti dall’art. 1, comma 560, della “Legge di stabilità 2014” per Aziende speciali e Istituzioni che gestiscono Servizi socio-assistenziali ed educativi, Servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e Farmacie (ricordiamo che il citato comma 560, modificando il richiamato art. 114 del Tuel, ha previsto che “le Aziende speciali e le Istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”).
Secondo le Istruzioni dettate dal Dicastero per l’indicazione del Codice fiscale, “nel caso in cui l’Istituzione ne sia priva, potrà richiederlo contestualmente all’Agenzia delle Entrate, atteso che l’adempimento dell’iscrizione è svolto nell’ambito dell’adempimento della Comunicazione unica; in via alternativa è possibile indicare il Codice fiscale dell’Ente Locale di riferimento, tenendo tuttavia presente che in tal caso risulterà impossibile, in seguito, l’utilizzo del medesimo Codice fiscale, ai fini di adempimenti verso il Registro delle imprese/Rea, sia da parte di un’altra Istituzione o Azienda speciale, sia da parte dello stesso Ente Locale”.
In altri termini:
– se l’Ente Locale non aveva alcuna posizione Rea aperta in Cciaa, è stato possibile iscrivere l’Istituzione utilizzando lo stesso Codice fiscale. Tuttavia, in futuro, l’Ente non potrà più aprire un’altra posizione Rea con lo stesso Codice fiscale;
– se l’Ente aveva già una posizione Rea aperta, allora è stato necessario far acquisire all’Istituzione un proprio Codice fiscale, mentre la Partita Iva resta quella del Comune. In tal caso, si dovrà seguire la procedura prevista dall’Agenzia delle Entrate per il rilascio del Codice fiscale a soggetti privi di personalità giuridica: non è possibile la richiesta secondo la procedura telematica, ma il legale rappresentante o, in alternativa, un soggetto munito di apposita delega, dovranno recarsi direttamente all’Ufficio dell’Amministrazione finanziaria.
Un’altra via percorribile – che inizialmente ha creato difficoltà operative di registrazione, ma che adesso le varie Cciaa sembrano accettare – è rappresentata dalla possibilità di utilizzare la posizione Rea già aperta dall’Ente e gestire l’Istituzione quale unità locale.

di Federica Giglioli

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