L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 61 del 6 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’aliquota Iva da applicare agli Interventi di interramento della linea telefonica su una strada che sarà oggetto di lavori di riqualificazione.
Il Comune istante ha specificato che in una frazione del proprio territorio è presente una strada residenziale che parte dal centro della frazione stessa e si snoda verso la campagna. Detta strada è di fondamentale importanza per la viabilità della medesima frazione, in quanto è da sempre stata abitata da nuclei residenziali che nel corso degli anni hanno potuto beneficiare delle principali opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e dai vari Enti gestori dei servizi.
A causa dello sviluppo edilizio-urbanistico degli ultimi anni, la suddetta strada risulta essere sottodimensionata rispetto alle reali esigenze della comunità residenziale e che, di intesa con l’ente gestore dei servizi di acqua/fognatura, intende qualificarla, sia dal punto di vista dell’allargamento della careggiata, sia dal punto di vista dei servizi che necessitano di adeguamento.
Con Deliberazione comunale è stato approvato il Progetto esecutivo dell’opera, compartecipata dall’Ente gestore, la quale prevede la riqualificazione e l’allargamento della suddetta strada, nonché la realizzazione di una rotatoria e di un itinerario ciclabile di collegamento tra 2 strade e di un nuovo marciapiede posto in corrispondenza di un’altra strada. Inoltre, per quanto riguarda i servizi a rete, l’Intervento prevede il rifacimento della Rete acquedottistica, la realizzazione di una nuova rete di fognatura delle acque nere e di una nuova Rete di fognatura delle acque bianche, oltre che la realizzazione e l’interramento della Rete di telefonia, di Energia elettrica e di Gas metano e la predisposizione dell’Impianto di illuminazione pubblica.
Nel corso della realizzazione dell’opera, con determinazione il Comune ha affidato ad una Società telefonica, come opera complementare, gli interventi attinenti all’interramento della Linea telefonica, prima aerea, per il tratto interessato della suddetta strada oggetto dei lavori di riqualificazione.
Al riguardo, il Comune ha fatto presente che detti Interventi affidati alla Società devono ritenersi classificati nell’ambito delle opere di urbanizzazioni primaria e quindi andrebbero assoggettati all’Iva nella misura del 10%, ai sensi del n. 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, ma ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia ha richiamato in primo luogo i nn. 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, precisando che le disposizioni a cui occorre attualmente riferirsi relativamente alla qualificazione e delle opere e degli interventi in materia edilizia sono contenute nel Dpr. n. 380/2001 (Testo unico edilizia). In particolare, il comma 7 dell’art. 16 del Tue, dispone che “gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato”.
Il Dlgs. n. 259/2003, recante il “Codice delle Comunicazioni elettroniche”, all’art. 86, comma 3, ha disposto che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16, comma 7, del Dpr. n. 380/2001. Il successivo comma 7-bis, del medesimo art. 16, prevede inoltre che “tra gli Interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di Reti telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle Regioni”.
Ai fini Iva, pertanto, possono beneficiare dell’aliquota nella misura ridotta del 10% le cessioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (comprendenti le Infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le relative opere e i cavedi multiservizi e i cavedotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni) nonché le prestazioni di servizi, dipendenti da contratti di appalto, afferenti alla realizzazione delle medesime opere.
In relazione alle Opere di urbanizzazione secondaria, con diversi documenti di prassi è stato precisato che sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri abitanti (Risoluzioni n. 157 del 2001 e n. 394/E del 2007).
In considerazione di quanto sopra, le Opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la cui realizzazione viene prevista l’applicazione dell’Iva nella misura ridotta del 10% sono quelle tassativamente indicate nella Legge n. 847, richiamata dalla disposizione fiscale di agevolazione di cui al citato n. 127-quinquies) e, come accennato, successivamente riprodotte nell’art. 16 del Tue, nonché da quelle previste da altre disposizioni specifiche di equiparazione. Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione se i lavori sono riconducibili nel concetto di ‘‘costruzione’’, che riguarda la realizzazione ‘‘ex novo’’ di un’opera edilizia, mentre non possono rientrarvi le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa (Risoluzione n. 202/E del 2008).
Nel caso di specie risulta che il Comune ha affidato, mediante un contratto di appalto, ad una Società l’esecuzione dei lavori per l’interramento e lo spostamento degli impianti fissi della Linea telefonica in corrispondenza del tratto stradale interessato dai lavori di riqualificazione affidati invece all’Ente gestore attraverso un contratto di appalto, distinto e autonomo rispetto a quello stipulato con la Società.
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che l’aliquota Iva del 10% risulterà applicabile se i lavori di interramento della Linea telefonica rientrano tra le Opere di urbanizzazione di cui al n. 127-quinquies) e 127-septies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972 come sopra individuate, ossia nell’ipotesi in cui lo spostamento e l’interramento della Linea telefonica contempli la realizzazione di cavedotti interrati, vale a dire delle condutture adibite al passaggio di cavi ottici, e al trasporto di dati per la Rete telefonica generale, di cui al citato art. 16, comma 7-bis, del Tue.
L’Agenzia ha precisato che l’aliquota Iva del 10% non si applica se gli Interventi realizzati dalla Società si limitano al mero spostamento e interramento di cavedotti già esistenti, in quanto tale ipotesi non costituirebbe ‘‘realizzazione’’ dell’Opera di urbanizzazione, nel senso sopra delineato.