Iva: aliquota del 10% per il Trasporto urbano di persone mediante Trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento Iva e relativi adempienti fiscali dell’attività di Trasporto urbano di persone mediante Trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 93 del 16 aprile 2024, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva e relativi adempienti fiscali dell’attività di Trasporto urbano di persone mediante Trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative.

La Società istante è proprietaria di 5 Trenini turistici viaggianti su gomma, conformi a quanto stabilito dal Decreto Ministero dei Trasporti n. 55/2007.

Viene specificato che:

  • detta Società ha ottenuto dal Comune l’affidamento del “Servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turistico­ricreativi” su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro storico ed esclusivamente all’interno della Città;
  • tale concessione prevede a carico della Società il pagamento di un canone annuale a favore del Comune;
  • i Codici Ateco relativi all’attività svolta sono: ‘‘93.29.9 ­ altre attività di intrattenimento e di divertimento nca’’ e ‘‘49.31 ­ Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane’’;
  • gli utenti del Servizio pagano alla Società un biglietto di trasporto, che può comprendere una tratta o entrambe le tratte (andata e ritorno);
  • tale biglietto ha le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Finanze 30 giugno 1992.

La Società ha chiesto se sia corretto il seguente comportamento fiscale fino ad ora adottato:

1. esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 14), del Dpr. n. 633/1972, per la prestazione di trasporto turistico­ricreativo effettuata (primo quesito);

2. nessuna trasmissione telematica, né memorizzazione elettronica, né tantomeno certificazione fiscale dei corrispettivi (secondo quesito).

Con riferimento al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la soluzione prospettata dalla Società per le seguenti motivazioni.

Con la Risoluzione n. 8/E del 2021 è stato ribadito il trattamento Iva delle prestazioni di trasporto, precisando che:

1. sono esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14, del Dpr. n. 633/1972, le sole prestazioni di trasporto urbano (ovverosia che avvengono all’interno dello stesso Comune o tra Comuni non distanti oltre 50 chilometri) effettuate mediante ‘‘veicoli da piazza’’, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall’art. 2 della Legge n. 21/1992. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi (vedasi Risoluzione n. 650613/1988, Risoluzione n. 50/E del 2018 e Risposta n. 225/2019);

2. soggiacciono all’aliquota Iva del 5%, di cui alla Tabella A, Parte II­bis, n. 1­ter), allegata al Dpr. n. 63/1972, le prestazioni di trasporto urbano via acqua “… effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare” (motoscafi, nave, battello, vaporetto, ecc.);

3. sono soggetti all’aliquota Iva del 10% di cui alla Tabella A, Parte III, n. 127­novies), del Dpr. n. 633/1972, le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato (per ulteriori dettagli, vedasi anche Risoluzione n. 50/E del 2018, Risposte a interpello nn. 225/2019 e 530/2021).

La recente Risposta n. 46 del 2024 precisa altresì che i chiarimenti forniti con i Documenti di prassi sopra richiamati devono essere letti alla luce dell’interpretazione autentica recata dall’art. 36­bis del Dl. n. 50/2022, come modificato dalla Legge di conversione n. 91/2022. Per il citato art. 36­bis, il trattamento agevolato Iva, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi a “… ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12…” del Dpr. n. 633/1972. A nulla rileva la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico­ricreativa.

Nel caso in esame, la Società istante esegue un’attività di trasporto urbano di persone, senza fornitura di servizi accessori, mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli ‘‘adibiti al servizio di taxi’’.

Per quanto prima chiarito dunque, tale Servizio rientra nell’ambito del n. 127­novies), Parte III, della Tabella “A”, allegata al Dpr. n. 633/1972, che prevede l’applicazione dell’Iva nella misura del 10%.

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 22 del Dpr. n. 633/1972, prevede che “l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione: […] 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; […]”.

L’art. 12 della Legge n. 413/1991 prevede a sua volta che, “per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale”.

In forza della delega contenuta nella citata Legge n. 413/1991, il Dm. 30 giugno 1992 ha fissato le caratteristiche del biglietto di trasporto, la cui funzione suppletiva:

­ allo scontrino fiscale, è stata ribadita dall’art. 1, comma 3, del Dpr. n. 696/1996, ove è stato previsto che, “per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il Decreto del Ministro delle Finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale”;

­ alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 127/2015 è stata fissata dall’art. 1 del Dm. 10 maggio 2019, cui il relativo obbligo “non si applica: […] b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale; […]”.

Alla luce del quadro normativo sopra ricordato, l’Agenzia ha concluso che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al più volte richiamato Dm. 30 giugno 1992 (e assolvano agli ulteriori adempimenti previsti dallo stesso Decreto e dai successivi che lo hanno integrato), gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’art. 2, del Dlgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali. In caso contrario si produrrebbe un effetto potenzialmente distorsivo, arrivando al paradosso di certificare 2 volte i medesimi corrispettivi.