Iva: aliquota del 10% per la realizzazione di una struttura residenziale extraospedaliera da accreditare presso la Regione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello 10 febbraio 2020 n. 41, ha fornito precisazioni in ordine all’aliquota Iva cui assoggettare la costruzione di una struttura residenziale extraospedaliera da accreditare presso la Regione, destinata ad ospitare e assistere, sotto il profilo socio-sanitario e socio-assistenziale, persone affette da disturbi dello spettro autistico in una struttura.

Il n. 127-quinquies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, nell’individuare gli edifici oggetto dell’agevolazione Iva, fa riferimento a quelli “…di cui all’art. 1 della Legge n. 659/1961, assimilati ai fabbricati di cui all’art. 13 della Legge n. 408/1949, e s.m.”.

L’art. 1 della Legge n. 659/1961 prevede che “le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della Legge n. 408/1949, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall’art. 2, comma secondo, del Regio Dl. n. 1094/1938, convertito nella Legge n. 35/1939”. Trattasi di edifici quali “gli edifici scolastici, le Caserme, gli Ospedali, le Case di cura, i Ricoveri, le Colonie climatiche, i Collegi, gli Educandati, gli Asili infantili, gli Orfanotrofi e simili” (vedasi art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 1094/1938).

Ciò posto, con l’entrata in vigore del Dl. n. 200/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9/2009, il Regio Dl. n. 1094/1938 è stato abrogato.

Nonostante detta abrogazione, l’Agenzia ha ritenuto che il richiamo agli edifici contemplati dall’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 1094/1938, contenuto nell’art. 1 della Legge n. 659/1961 – che come detto prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione non di lusso a specifiche categorie di edifici – sia ancora validamente applicabile.

Il citato n. 127-quinquies) infatti fa riferimento alla norma del 1961, tuttora vigente, che al fine di individuare gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, anziché riscrivere il contenuto dell’art. 2, comma 2, del Regio Dl. n. 1094/1938, vi ha fatto un semplice rinvio. Tale rinvio deve essere interpretato nel senso che il richiamo normativo ivi contenuto non è riferito al precetto di legge, ormai abrogato, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. Descrizione che deve intendersi, implicitamente, far parte del contenuto dell’art. 1 della Legge n. 659/1961.

Di conseguenza, qualora gli edifici che si andranno a costruire fossero qualificabili come “Case di cura” o “Ricoveri” o strutture similari, si applicherebbe l’aliquota Iva del 10% ai sensi del citato n. 127-quinquies), fermo restando che le caratteristiche strutturali e la destinazione/conduzione dell’intero complesso rispecchino effettivamente e in modo univoco (anche catastalmente), le descritte finalità, nel rispetto ovviamente della normativa di settore.

Resta inteso che, nel caso in cui la struttura sia realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione sarà in ogni caso soggetta all’aliquota Iva più elevata e ciò in virtù di un consolidato Principio generale riguardante l’inscindibilità del contratto di appalto (vedasi la Risoluzione Entrate 5 agosto 2014, n. 111/E). Per poter applicare quindi aliquote Iva differenti è necessario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corrispettivi riguardanti le diverse prestazioni.

Per quanto concerne l’applicabilità del “reverse charge“ al caso in esame, si osserva che nulla ha a che vedere con l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%. Trattasi infatti di un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva che individua nel destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, il soggetto obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente o prestatore. Ciò ovviamente a prescindere dall’aliquota Iva applicabile all’operazione. Nella fattispecie prospettata dai contribuenti, il “reverse charge” si applica unicamente al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) e a-ter), del Dpr. n. 633/1972, peraltro già ampiamente commentati dall0Amministrazione finanziaria in numerosi Documenti di prassi, a cui si rinvia (vedasi in primis le Circolari Entrate 29 dicembre 2006 n. 37/E, 14 marzo 2015 n. 14/E e 22 dicembre 2015 n. 37/E).