Iva: aliquota ridotta alle cessioni di dispositivi medici destinati all’impianto dello “stent” coronarico

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 72/E del 3 agosto 2015, risponde ad un quesito posto da una Società che produce e commercializza dispositivi medici destinati all’impianto dello “stent” coronarico per la cura della patologia aterosclerotica coronarica quali il catetere guida, filo guida, catetere a palloncino, sistema di gonfiaggio e catetere di aspirazione.
La Società istante chiede se i dispositivi medici di cui sopra possano essere ceduti con applicazione dell’aliquota Iva del 4% ai sensi del n. 33, Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72, in quanto tali dispositivi sono esclusivamente utilizzati per l’impianto “stent” il quale, collocandosi nella voce doganale 9021, è ascrivibile alla categoria degli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità di cui al n. 30 della Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/72.
L’Agenzia delle Entrate sostiene che, ai fini della risposta alla richiesta della Società istante, sia necessario dare interpretazione ai nn. 30 e 33 della Tabella A, parte II, del Dpr. n. 633/72. Il n. 30, Tabella A, Parte II, del Dpr. 633/72 dispone che l’aliquota Iva al 4% è applicata agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità classificati nella voce doganale 9019 (attualmente corrispondente alla voce doganale n. 9021).
Ai sensi degli artt. 6 e seguenti del Regolamento Cee n. 2454/93, ai dispositivi in questione corrisponde la voce doganale 9018 (v.d. 8413 per il sistema di gonfiaggio) e, per tale motivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che non può essere applicata l’aliquota ridotta ai sensi nel n. 30, Tabella A, Parte II, Dpr. n. 633/72.
Il n. 33, della Tabella A, Parte II, del Decreto Iva, invece, prevede che l’aliquota Iva del 4% è applicata alle cessioni di dispositivi che rappresentano “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30), 31) e 32)” .
Il catetere guida, il filo guida, il catetere palloncino, il sistema di gonfiaggio e il catetere di aspirazione sono dispositivi privi di autonoma funzionalità, concepiti solo per l’impianto dello stent coronarico e non utilizzabili per altri scopi.
Pertanto, essendo l’impianto dello “stent” coronarico collocabile tra gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità di cui al numero 30, Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/72, l’Agenzia della Entrate conclude confermando la soluzione interpretativa prospettata dall’istante, che alle cessioni dei dispositivi medici oggetto dell’interpello può essere applicata l’aliquota ridotta 4% in quanto tali beni sono ricondotti tra i beni di cui al n. 33, della Tabella A, Parte II, del Dpr. n. 633/72, essendo componenti monouso essenziali per l’impianto stesso.
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