Iva: confermata la non rilevanza dei contributi erogati a Società “in-house” in base ad accordi di programma e non a contratti di servizio

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 92 del 24 marzo 2020, è intervenuta di nuovo in merito al regime Iva dei contributi erogati a Società pubbliche ed alla detrazione dell’Iva sugli acquisti operati da queste ultime.
Nel caso di specie, la Società istante è una “in house”a totale partecipazione pubblica (Provincia, Comune e altri Comuni della Provincia), che opera quale Agenzia locale della mobilità, alla quale vengono demandate le attività riguardanti la gestione, da un lato, della sosta e dei parcheggi (che svolge direttamente) e, dall’altro, del servizio di “Tpl” (che invece affida a terzi).
A tal fine la Società, tramite appositi contratti di locazione, mette a disposizione del soggetto affidatario del Servizio di “Tpl” le reti e gli impianti di cui è proprietaria, a fronte di un canone regolarmente assoggettato a Iva.
Per lo svolgimento della propria attività, la Società percepisce contributi pubblici dalla propria Regione e dai Comuni che la partecipano, come previsto dalla relativa Legge regionale.
In particolare:
- sono a carico del bilancio della Regione i servizi minimi di Trasporto regionale e locale (art. 4);
- la Regione eroga “contributi per investimenti” destinati all’acquisto e all’ammodernamento di autobus, tram, treni e altri mezzi di trasporto di persone, di infrastrutture, impianti fissi, sistemi tecnologici, sedi e officine-deposito con le relative attrezzature, nonché al miglioramento del servizio di trasporto per le persone a mobilità ridotta (art. 21);
- la Regione inoltre “stipula con gli Enti Locali interessati Accordi di programma”, in rapporto alla quantità dei servizi aggiuntivi richiesti, “la cui erogazione fornitura da parte del soggetto gestore è subordinata all’effettiva corresponsione delle risorse previste” dai Comuni (art. 12).
Più specificatamente, la Regione e i Comuni soci della stessa versano i propri contributi alla Provincia, che funge da collettore, la quale poi li trasferisce alla Società. Quest’ultima fa presente inoltre che, al fine di svolgere le attività alla stessa demandate, acquista una pluralità di beni e servizi, soggetti a Iva, quali:
- le attrezzature necessarie alla realizzazione delle aree di sosta;
- il servizio di installazione e manutenzione dei parcometri;
- prestazioni di professionisti incaricati della progettazione delle aree di sosta e delle tecnologie inerenti il pagamento della sosta stessa;
- il servizio di controllo della sosta effettuata dagli utenti del Servizio;
- il servizio di gestione del “Tpl” dall’affidatario del medesimo Servizio.
Atteso tutto quanto sopra, la Società ha chiesto:
- conferma della natura commerciale dell’attività svolta in qualità di Agenzia;
- di conoscere il trattamento fiscale, ai fini Iva, dei contributi che percepisce dalla Regione e dai Comuni soci per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- di sapere se sia detraibile l’Iva assolta sugli acquisti effettuati per la realizzazione delle attività ad essa demandate.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai 3 quesiti come segue:
- l’attività svolta dall’Istante, costituito in forma di Società per azioni, è di natura commerciale in relazione alle effettive attività di natura commerciale svolte; a tal fine, ha ricordato che l’art. 4, comma 2, n. 1), del Dpr. n. 633/1972, introduce una presunzione di commercialità per le società c.d. commerciali, tra cui rientrano le società per azioni;
- secondo costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, una prestazione di servizi è effettuata “a titolo oneroso”, ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006 n. 112, e configura pertanto un’operazione imponibile, “soltanto quando tra l’autore di tale prestazione e il beneficiario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisca il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario. (…) ciò si verifica quando esiste un nesso diretto fra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto, ove le somme versate costituiscono un corrispettivo effettivo di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto giuridico” (cfr. Sentenza 5 luglio 2018, causa C-544/16, punti 36 e 37). Conformemente alle disposizioni unionali l’Amministrazione finanziaria, in diversi Documenti di prassi, ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (rinviando alla nota Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 e alle Risoluzioni n. 21/E del 16 febbraio 2005 e n. 16/E del 27 gennaio 2006). La Circolare n. 34/E del 2013, nell’individuare i criteri generali per la definizione giuridica e tributaria dei contributi pubblici, ha ulteriormente chiarito che “la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. A volte l’individuazione dei criteri di definizione del rapporto è resa agevole dal contenuto precettivo delle norme; altre volte, invece, ci si trova innanzi a rapporti che devono essere qualificati caso per caso. Solo qualora non sia possibile riscontrare una norma di legge che qualifichi le caratteristiche dell’erogazione specifica, si potrà fare ricorso ai criteri suppletivi richiamati nel successivo paragrafo, secondo l’ordine gerarchico indicato” (vedasi anche Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015). Il paragrafo 2 della predetta Circolare n. 34/E del 2013 ha individuato alcuni criteri sussidiari per qualificare la natura delle erogazioni:
- acquisizione da parte dell’Ente erogante dei risultati dell’attività finanziata;
- previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento;
- presenza di una responsabilità contrattuale.
Tanto premesso, la questione della rilevanza o meno ai fini Iva dei contributi oggetto del quesito va inquadrata e valutata nell’ambito del rapporto intercorrente tra la Società beneficiaria e gli Enti territoriali eroganti, come regolato dalle disposizioni contenute nella Legge regionale. In particolare, l’Agenzia ha rilevato che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della citata Legge regionale, “i servizi minimi sono a carico del bilancio della Regione e sono definiti (…) sulla base del programma dei servizi di ‘Trasporto pubblico locale’”, e che, in forza del successivo art. 5, “sono definiti servizi aggiuntivi i Servizi di ‘Trasporto pubblico regionale e locale’ che integrano i servizi minimi e che comportano oneri a carico del bilancio degli Enti Locali”. L’art. 7 della medesima Legge regionale, alla lett. c), prevede che la Città metropolitana e gli Enti di Area vasta (subentrati alle Province), “anche attraverso la costituzione di Agenzie locali di mobilità di livello metropolitano o provinciale in forma di Società per azioni o di Società a responsabilità limitata, interamente partecipate dagli Enti Locali e con i requisiti dei soggetti in house, espletano le procedure per l’affidamento dei Servizi di trasporto (…) e gestiscono il contratto di servizio stipulato; alle Agenzie possono essere affidate direttamente la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico locale, nonché la proprietà di detti beni”.
L’Accordo di programma stipulato tra la Regione, la Provincia e i Comuni dell’A.T.O. relativa – trasmesso dalla Società istante in sede di documentazione integrativa – ha ad oggetto “la determinazione dei livelli di quantità e standard di qualità dei servizi di ‘Trasporto pubblico locale’” e regola concretamente i rapporti tra Regione, Provincia e Comuni competenti. Tale Accordo disciplina la liquidazione e le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nonché l’attività di vigilanza e controllo affidata a un Organo deputato a garantire la corretta esecuzione dello stesso.
Nel dettaglio, l’art. 8 dell’Accordo dispone che, sia la Regione che i Comuni competenti, “provvedono alla liquidazione delle risorse di propria competenza, tramite l’accredito a favore della Provincia” competente, “anche attraverso la costituzione di Agenzia locale della mobilità”.
Con le informazioni trasmesse in sede di documentazione integrativa, la Società ha riferito che, nel caso di specie, le somme saranno erogate a fondo perduto a suo favore sulla base della Legge regionale, che provvede a contabilizzare le stesse quali contributi in conto esercizio, mentre “non ha esibito di natura contrattuale o convenzioni aggiuntivi – rispetto alla Legge regionale e all’Accordo di cui sopra – idonei a regolamentare i rapporti” tra Società ed Enti soci. La Società ha inoltre precisato che, in relazione ai rapporti intrattenuti con gli Enti eroganti, “non sono previsti (…) clausole risolutive espresse, penalità, risarcimento del danno”.
Pertanto, tenuto conto del predetto quadro normativo di riferimento, nonché in linea con quanto affermato nella Risposta n. 490/2019, l’Agenzia ha ritenuto che, in assenza di Convenzioni o atti riconducibili allo schema contrattuale a prestazioni corrispettive che disciplinino diritti e obblighi tra la Società e gli Enti eroganti, e al verificarsi di tutte le anzidette condizioni, i rapporti tra la Società e detti Enti non possono essere inquadrati nell’ambito di un rapporto giuridico di natura contrattuale a prestazioni corrispettive. Conseguentemente, le risorse finanziarie in commento devono essere considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, secondo cui “non sono considerate cessioni di beni (…) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”;
- l’art. 168 della Direttiva Ce n. 112/2006, stabilisce che il soggetto passivo ha diritto di detrarre l’Iva dovuta o assolta: “nella misura in cui i beni o i servizi acquistati siano impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta (…)”. In coerenza con tale previsione, l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972 ammette la detrazione dell’Iva assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa “(…) in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione (…)”. Inoltre, come chiarito nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, la detraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte di un soggetto che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione, non è influenzata dalla percezione di erogazioni di carattere contributivo. L’Iva infatti è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l’effettuazione di operazioni soggette all’Imposta (vedasi Circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, Risoluzione n. 61/E dell’11 marzo 2009, Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, Risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005). Ne deriva che, in conformità ai Principi generali dell’Iva la Società, come prospettato nella presente Istanza, può detrarre l’Iva relativa agli acquisti di beni o servizi “se, e nella misura in cui, i predetti acquisti riguardino l’effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime ai fini della detrazione”.
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