Iva: confermata l’aliquota ordinaria sulle spese di progettazione di opere di urbanizzazione, in quanto riferite ad uno specifico contratto

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 53 del 21 gennaio 2021, ha fornito chiarimenti in merito al regime Iva cui assoggettare le spese per prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sostenute nell’ambito di un intervento di realizzazione di un edificio.

Il numero 127-septies) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alle “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della medesima Tabella A.

Nel merito del quesito posto, l’Agenzia ha ricordato che il contratto di appalto stabilisce che oggetto dello stesso “è l’incarico della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la costruzione del complesso edilizio …., da realizzare presso i Laboratori nazionali di …., con riserva di successivo affidamento anche della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”.

Per rispondere al quesito in esame, occorre quindi far riferimento ai diversi Documenti di prassi che hanno esaminato fattispecie analoghe.

Sul punto, la Risoluzione n. 168/1999 ha chiarito che, “per quanto invece concerne le prestazioni di servizi rese … al Comune per la progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari richiesti dall’ente locale, (…). E’ opportuno precisare, per quanto concerne le prestazioni di progettazione degli Impianti, che le stesse possono essere assoggettate all’aliquota ridotta solo nel caso in cui non siano rese autonomamente, bensì in dipendenza dell’unico contratto di appalto, avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera. Diversamente, alle stesse prestazioni torna applicabile l’aliquota Iva ordinaria del 20%”. Con la successiva Risoluzione n. 52/E del 2008 è stato ribadito che “con riferimento particolare ai servizi di ‘progettazione’ relativi alla realizzazione dell’opera agevolabile, si rileva che il n. 127-septies) attiene solo alla costruzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente n. 127-quinquies), senza riferirsi espressamente alle prestazioni di progettazione. Dette prestazioni, pertanto, in linea di principio, non beneficiano dell’applicazione della minore aliquota, ma scontano l’imposta ordinariamente con l’aliquota del 20%”. Tuttavia, viene evidenziato come nella Risoluzione n. 168/1999 è stato chiarito che le prestazioni di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria possono essere assoggettate all’aliquota ridotta del 10% nel caso in cui non siano rese autonomamente, ma in dipendenza dell’unico contratto di appalto avente ad oggetto la complessiva realizzazione dell’opera.

In caso contrario, alle stesse prestazioni si applica l’Iva in base all’aliquota ordinaria. In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l’aliquota del 10%, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta.

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione siano da assoggettare ad aliquota Iva ordinaria in quanto rese “autonomamente” ovvero mediante uno specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”.

di Francesco Vegni