Iva: confermata l’esenzione sul corrispettivo dovuto per i servizi di Tesoreria qualora l’amministrazione e custodia dei titoli sia gratuita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 188 del 2 febbraio 2023, ha fornito indicazioni in merito al trattamento Iva del Servizio di cassa reso da un Istituto di credito ad un soggetto obbligato al regime di rilevazione “Siope+”.
L’Autorità istante è soggetta alla normativa di “Tesoreria unica” e deve affidare, dietro pagamento di un corrispettivo, il “Servizio di gestione di cassa e tesoreria” per il periodo 2022-2026, nonché il “Servizio di amministrazione e custodia di valori”, per il quale tuttavia non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Ha chiesto quindi se sia applicabile al Servizio richiesto il regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate ha riportato i contenuti di tale norma e ricordato che la disposizione recepisce nell’ordinamento domestico le fattispecie di esenzione previste dall’art. 135, paragrafo 1, lett. da b) a d), della Direttiva 2006/112/CE, e il relativo ambito di applicazione deve essere individuato tenendo conto delle Pronunce in materia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (vedasi: Sentenza 5 giugno 1997, Causa C2/95; Sentenza 13 dicembre 2001, Causa C235/00; Sentenza 28 luglio 2011, Causa C350/10).
Come chiarito in diversi Documenti di prassi, anche sulla base delle Pronunce delle Corte di Giustizia, riguardo ai servizi di carattere finanziario, il presupposto per l’esenzione è di carattere “oggettivo”, in quanto si applica a prescindere dal soggetto che li pone in essere e di chi ne usufruisce, nonché indipendentemente dalle modalità tecniche, elettronica, automatica o manuale, con cui i servizi in parola sono realizzati (vedasi Risoluzioni 10 dicembre 2001 e 4 luglio 2002, n. 216/E).
In generale, sono riconducibili al campo di applicazione dell’esenzione le operazioni che generano esposizioni finanziarie a debito o a credito, come ad esempio i servizi di pagamento o di incasso, le dilazioni di pagamento o le concessioni di crediti, idonei ad incidere nella sfera giuridica e patrimoniale del destinatario.
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dall’Istanza e dallo Schema di convenzione prodotta in sede di documentazione integrativa, la prestazione che l’Autorità richiede al cassiere è il Servizio di cassa avente ad oggetto la “riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Autorità medesima e dalla stessa ordinati, la gestione delle eventuali carte di credito emesse nonché l’esecuzione di ogni altro servizio bancario ad essi occorrenti”.
Secondo lo Schema di convenzione, l’attività di riscossione delle entrate consiste nella esazione pura e semplice, restando sempre a carico dell’Autorità l’esperimento di ogni e qualsiasi azione giudiziale o extragiudiziale volta ad ottenere l’incasso.
In particolare, gli ordinativi di incasso e di pagamento dovranno avvenire esclusivamente attraverso ordinativi informatici conformi allo standard ordinativo informatico emanato dall’AgID, e sono trasmessi al Tesoriere/Cassiere esclusivamente per il tramite della Piattaforma “Siope+”, l’Infrastruttura informatica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato e dalla Banca d’Italia.
A tale proposito, l’Agenzia ha osservato che il “Siope” è un Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai Tesorieri di tutte le Amministrazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 14 della Legge n. 196/2009, e costituisce uno strumento per il monitoraggio dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche e l’acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall’ordinamento comunitario.
Allo scopo di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle Amministrazioni pubbliche è stato introdotto il Sistema “Siope+”, che prevede l’emissione degli ordinativi di pagamento ed incasso secondo lo standard nazionale, e la relativa trasmissione esclusivamente attraverso l’infrastruttura tecnologica e applicativa regolata e controllata da AgID, in sostituzione dei previgenti ordinativi informatici locali disciplinati nelle singole Convenzioni di Tesoreria.
Tale Sistema consente di acquisire in automatico i dati relativi ai pagamenti e agli incassi, liberando gli Enti (ovvero i Cassieri) dall’obbligo di provvedere alla loro trasmissione alla banca-dati “Siope”.
La Piattaforma “Siope+” e i connessi adempimenti disciplinati dal richiamato Decreto costituiscono le modalità e le regole cui devono attenersi le Autorità e il Cassiere/Tesoriere per la corretta esecuzione del Servizio di cassa al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici.
Alla luce di quanto illustrato, l’Agenzia ha ritenuto che le operazioni relative al conto corrente di Tesoreria e al conto corrente bancario on line multiutenza dedicato al “Servizio di Tesoreria”, di incassi e di pagamenti nonché rilascio e gestione delle carte di credito in esame – di cui alle lett. a), c) e h) – in quanto operazioni finanziarie rientrano nel regime di esenzione Iva di cui all’art. 10, comma 1, n. 1), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia ha precisato inoltre che, ai sensi del successivo n. 4), sono esenti, tra l’altro, “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli …”.
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