Iva: emanato un Provvedimento con le nuove regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 24 novembre 2022, ha fornito le nuove regole tecniche per l’emissione e ricezione delle fatture elettroniche, modificando e integrando le disposizioni del Provvedimento 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del Dl. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel Parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ricordiamo che con il Provvedimento 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il “Sistema di interscambio”, nonchè per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015. 

L’art. 14 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015 “sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 68/2001; b) dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del Dlgs. n. 196/2003”. 

Atteso quanto sopra, con il Provvedimento in commento vengono modificate e integrate le disposizioni del Provvedimento 30 aprile 2018, per recepire le norme dell’art. 14 del Dl. n. 124/2019 sopra citato e le previsioni contenute nel Parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, viene stabilito che:

  • l’Agenzia delle Entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
  • con riferimento alle fatture elettroniche tra Operatori economici, l’Agenzia delle Entrate memorizza nella Banca-dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del Settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del Settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca-dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al Codice Ateco del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata. Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli Operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle Associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra Sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’Imposta di bollo. Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il Servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi Iva o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare ed eliminare, l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

Relativamente ai contenuti analitici del Provvedimento, a cui si rinvia per una lettura approfondita, questo è diviso in ben 15 paragrafi, riferiti a:

  • definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica;
  • trasmissione della fattura elettronica al “Sdi” e controlli sui file;
  • recapito della fattura elettronica;
  • data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via “Sdi”; 
  • Intermediari;
  • note di variazione e autofattura ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Dlgs. n. 471/1997; 
  • servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica; 
  • conservazione delle fatture elettroniche; 
  • servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica; 
  • adesione al Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte degli operatori Iva; 
  • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di Partita Iva;
  • trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere; 
  • trattamento dei dati;
  • sicurezza dei dati; 
  • correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche e degli altri allegati; 

disposizioni transitorie e finali.