Iva: emanato un Provvedimento con le nuove regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche

by Redazione | 29/11/2022 10:00

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 24 novembre 2022, ha fornito le nuove regole tecniche per l’emissione e ricezione delle fatture elettroniche, modificando e integrando le disposizioni del Provvedimento 30 aprile 2018, al fine di recepire le disposizioni dell’art. 14 del Dl. n. 124/2019 e le previsioni contenute nel Parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

Ricordiamo che con il Provvedimento 30 aprile 2018 sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il “Sistema di interscambio”, nonchè per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’art. 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del Dlgs. n. 127/2015. 

L’art. 14 del Dl. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Dlgs. n. 127/2015 “sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: a) dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all’art. 2, comma 2, del Dlgs. n. 68/2001; b) dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e del Dlgs. n. 196/2003”. 

Atteso quanto sopra, con il Provvedimento in commento vengono modificate e integrate le disposizioni del Provvedimento 30 aprile 2018, per recepire le norme dell’art. 14 del Dl. n. 124/2019 sopra citato e le previsioni contenute nel Parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, viene stabilito che:

Relativamente ai contenuti analitici del Provvedimento, a cui si rinvia per una lettura approfondita, questo è diviso in ben 15 paragrafi, riferiti a:

disposizioni transitorie e finali. 

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