Entro il prossimo 29 dicembre (visto che la scadenza del 27 cade di sabato) è necessario procedere, per gli Enti Locali interessati, al versamento dell’acconto Iva per l’anno 2014.
Riepiloghiamo di seguito le regole da seguire per capire se l’acconto è dovuto e, in caso affermativo, come versarlo correttamente per non incorrere in sanzioni.
Soggetti passivi
Tra i soggetti passivi per i quali è previsto l’eventuale versamento dell’acconto annuale Iva sono ricompresi, tra gli altri, anche gli Enti di cui all’art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), tra cui gli Enti Locali.
Metodo di determinazione dell’importo da versare in acconto
Esistono 3 metodi di calcolo alternativi per calcolare l’importo da versare in acconto, tra i quali il contribuente può scegliere quello che determina il minore importo da versare (sempre comunque almeno uguale o superiore a Euro 103,29):
– metodo “storico“ (art. 6, comma 2, Legge n. 405/90);
– metodo “contabile“ (art. 6, comma 3-bis, Dpr. n. 633/72);
– metodo “previsionale“ (art. 6, comma 2, Dpr. n. 633/72).
Metodo storico
Tale primo metodo prevede il versamento a titolo di acconto di un importo pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare, rispettivamente, per i contribuenti mensili, per il mese di dicembre 2013, mentre per i trimestrali, con la Dichiarazione annuale dell’anno solare 2013, sempre comunque al lordo di eventuali crediti d’imposta.
Per i trimestrali non si applica comunque l’interesse dell’1%, solitamente da adottare come maggiorazione su tutte le liquidazioni periodiche.
Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo (ossia non deve esserci considerato) dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
Metodo contabile
Tale secondo metodo prevede l’effettuazione di una liquidazione Iva straordinaria per le operazioni attive e passive annotate o che avrebbero dovuto essere annotate – per i contribuenti mensili, dal 1° al 20 dicembre 2014, per i contribuenti trimestrali, dal 1° ottobre al 20 dicembre 2014 – e versare poi il 100% dell’eventuale Iva a debito risultante dal calcolo, al netto dell’eventuale credito del periodo precedente.
Metodo previsionale
Il terzo ed ultimo metodo consente al contribuente che prevede di dover versare – se è contribuente mensile, per il mese di dicembre 2014, mentre se è contribuente trimestrale, con la Dichiarazione annuale Iva 2014 a saldo – un importo inferiore a quanto versato per il medesimo periodo dell’anno precedente, di corrispondere un acconto minore, comunque non inferiore all’88% dell’Imposta definitivamente dovuta sulla base della liquidazione di dicembre 2014 (mensile) o della dichiarazione annuale 2014 (trimestrale).
Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Ricordiamo che, nel caso di stima errata e di conseguente versamento insufficiente, verrà applicata la sanzione amministrativa del 30% della mancata o minore Imposta versata come previsto dall’art. 13, Dlgs. n. 471/97 (violazione comunque “ravvedibile” ai sensi dell’art. 13, Dlgs. n. 472/97, versando una sanzione ridotta, rispettivamente, allo 0,2% per ciascun giorno successivo alla data di scadenza e fino al 14° giorno, del 3% dal 15° giorno ed entro 30 giorni dal mancato o omesso versamento, del 3,75% dal 31° giorno ed entro il termine ultimo del 30 settembre 2015).
Versamento, compensazione e codice-tributo
Il versamento, che non può in alcun modo essere rateizzabile ma certamente compensabile ai sensi dell’art. 17, Dlgs. n. 241/97, deve essere effettuato con Modello “F24EP”, utilizzando, rispettivamente, il codice-tributo 613E (anno d’imposta 2013) da parte dei contribuenti mensili, ed il 618E (anno d’imposta 2014) da parte dei contribuenti trimestrali (vedasi Risoluzione Entrate 7 ottobre 2010, n. 101).
Esclusione dal versamento dell’acconto
Ricordiamo che, come chiarito dalla Circolare Finanze n. 52/91, non sono tenuti al versamento dell’acconto, tra gli altri, i soggetti:
– che nell’ultima liquidazione dell’anno precedente hanno evidenziato, quale “dato storico”, un credito d’imposta, di cui non hanno chiesto il rimborso;
– che, pur avendo effettuato nell’anno precedente un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre, ovvero in sede di Dichiarazione annuale, ritengono in via previsionale di chiudere la contabilità Iva per l’anno in corso, relativamente ai rispettivi periodi di riferimento, con una eccedenza detraibile d’imposta;
– che abbiano cessato l’attività entro il 30 novembre dell’anno in corso, se contribuenti mensili;
– che abbiano cessato l’attività entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali;
– che abbiano iniziato (o inizieranno) l’attività nell’anno in corso;
– che applicano i regimi agevolati delle nuove attività e delle attività marginali;
– che dovrebbero versare un importo inferiore a 103,29 Euro.
di Francesco Vegni