by Redazione | 03/02/2020 14:49
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 16 del 30 gennaio 2020, ha ribadito alcuni concetti in merito al non assoggettamento ad Iva dei contributi pubblici ed ai criteri di detraibilità dell’Iva sulle spese afferenti servizi rilevanti Iva, sostenute da soggetti che ricevono altresì detti contributi.
Il tutto richiamando le ormai note Circolari Entrate n. 34/E del 2013 e n. 20/E del 2015, che hanno trattato approfonditamente l’argomento e di cui si suggerisce di nuovo anche noi una attenta lettura.
Nella prima parte della Risposta, l’Agenzia ha ricordato che il trattamento ai fini Iva dei contributi versati da Enti pubblici è stato chiarito dalla Circolare Entrate n. 34/E del 2013. Applicando al caso in esame i criteri da questa precisati e nell’ordine gerarchico/sequenziale ivi stabilito, “appare integrato il criterio indicato nel paragrafo 1.1, lett. a), per qualificare l’erogazione come mera movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’Iva”.
Nel caso in esame infatti “si tratta di erogazioni espressamente definite ‘aiuto’ nel Bando regionale 2016, Misura 16, Sottomisura 16.8, in attuazione del Programma di sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Feasr per la Programmazione comunitaria 2014/2020, disciplinato dai Regolamenti UE 1303/2013 e 1305/2013 sul sostegno alla sviluppo rurale da parte del Feasr, e adottato in coerenza con quanto previsto dalla ‘Legge Forestale regionale (…)”.
Per quanto riguarda invece la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando i predetti contributi, l’Agenzia ha richiamato il Principio contenuto nella Circolare Entrate n. 20/E dell’11 maggio 2015, secondo cui, “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto a detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi ‘finanziati’ dai contributi fuori campo Iva, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli artt. 19 e seguenti del Dpr. n. 633/1972”.
Il citato art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/72, prevede che “è detraibile dall’ammontare dell’Imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’Imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa”.
Alla luce della predetta disposizione normativa, quindi, ai fini della detraibilità da parte di un soggetto passivo dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi, occorre che i predetti acquisti siano inerenti all’attività economica esercitata e tale condizione di inerenza deve essere verificata in relazione alle operazioni attive realizzate a valle.
Come precisato dalla menzionata Circolare n. 20/E del 2015, “qualora i beni e i servizi siano utilizzati dall’Ente di formazione destinatario dei contributi esclusivamente per realizzare operazioni fuori campo Iva … non compete alcuna detrazione d’imposta. Nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati promiscuamente, vale a dire impiegati per realizzare (nello stesso anno), sia operazioni imponibili, sia operazioni fuori campo Iva, in base all’art. 19, comma 4, del Dpr. n. 633/1972, per l’Iva assolta su tali acquisti spetta una detrazione rapportata all’entità del loro impiego nelle operazioni soggette ad imposta. Come chiarito con la Circolare n. 328/1997, in merito al criterio di ripartizione dell’Imposta tra la quota detraibile e la quota indetraibile, la norma non detta alcuna regola specifica, demandando al contribuente la scelta del criterio più appropriato purché sia oggettivo e coerente in considerazione della natura dei beni e servizi acquistati”.
Nel caso in esame, l’istante dichiara di aver effettuato nel 2018 operazioni attive imponibili per circa Euro 20.000 e che per ognuna di esse “si tratta di prestazione del tutto indipendente diversa ed estranea rispetto al contributo PSR per la redazione dei piani di gestione”.
L’Agenzia ha quindi rinviato all’applicazione delle regole enunciate nella Circolare n. 20/E del 2015 e sopra richiamate, specificando che la valutazione di tale indipendenza involve giudizi di fatto non esperibili in sede di interpello. In ultimo, ha osservato che esula dalla competenza della stessa verificare che l’Iva in questione sia stata “realmente e definitivamente sostenuta” dal beneficiario.
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