Iva: esenti fino a fine 2022 anche le prestazioni di servizio di Medici e Infermieri se connesse alla strumentazione per diagnostica

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 354 del 18 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al regime di esenzione Iva applicabile alle prestazioni di servizio strettamente connesse alla strumentazione per diagnostica in vitro per “Covid-19”.

Nel caso di specie, una Farmacia svolge a favore dei propri clienti anche il servizio di tamponi antigenici rapidi oltre che di test sierologici, con l’ausilio, nel caso dei tamponi antigenici, di un infermiere o di un medico. Viene chiesto se, richiamando l’art. 1, comma 452, della Legge n. 78/2020, tale servizio possa beneficiare del regime di esenzione, considerando che tale norma, nel prevedere l’esenzione Iva per la cessione delle strumentazioni per diagnostica da “Covid-19”, estende detta agevolazione alle “prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione”.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato in primo luogo i contenuti del citato comma 452, ricordando inoltre che l’art. 3-ter, comma 1, del Dl. n. 183/2020, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 21/2021, ha introdotto una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale, “al comma 452 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio 7 dicembre 2020”. Ne consegue che tra la “strumentazione per diagnostica per ‘Covid-19’” di cui al numero 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della ‘Covid-19’ conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2017”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nella Circolare n. 9/2021, ha fornito chiarimenti e ha riportato i relativi Codici “Taric”. In particolare, in relazione alla strumentazione per diagnostica “Covid-19”, sono stati individuati i seguenti Codici:

1.1) Kit diagnostici Covid-19 e reattivi basati su reazioni immunologiche: ex 3002 1300 10; ex 3002 1400 10; ex 3002 1500 10; ex 3002 9090;

1.2) Kit per diagnosi “Covid-19” costituito da: flaconcino contenente un supporto di coltura per il mantenimento di un campione virale e un tampone con punta di cotone per raccogliere il campione: ex 3821 0000;

1.3) Kit di campionamento: ex 9018 90; ex 9027 80;

1.4) Reagenti diagnostici basati sul test dell’acido nucleico a catena della polimerasi (Pcr): ex 3822 0000 10;

1.5) Strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro: ex 9027 8080.

Per quanto concerne le “prestazioni di servizi strettamente connesse” agli strumenti di diagnostica in vitro per “Covid-19” con le caratteristiche sopra ricordate, corrispondenti alle descrizioni e ai Codici “Taric” indicati dall’ADM, a parere dell’Agenzia è ragionevole ritenere incluse in questo ambito le prestazioni aventi ad oggetto l’effettuazione sia di tamponi antigenici rapidi svolte con l’ausilio di un Medico o di un Infermiere, sia di test sierologici rapidi effettuati senza l’intervento di un operatore socio-sanitario. Peraltro, come già precisato nella Circolare 26/E del 2020, a proposito delle cessioni gratuite aventi ad oggetto i beni indicati nell’art. 124 a favore di uno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), del Dpr. n. 633/1972, la norma temporanea di maggior favore, che prevede l’esenzione senza pregiudizio del diritto alla detrazione, prevale sull’esenzione ordinaria, che determina, invece, un pro-rata di detraibilità. In conclusione, fino al 31 dicembre 2022, sia le prestazioni relative a tamponi antigenici svolte con l’ausilio di un medico o di un infermiere, sia quelle relative ai test sierologici rapidi devono ritenersi esenti da Iva, senza pregiudizio in capo all’Istante del diritto alla detrazione dell’Iva ai sensi dell’art. 19, comma 1, del Dpr. n. 633/1972.