Iva: i servizi di prenotazione online, stampa in remoto e spedizione dei biglietti per eventi spettacolistici non sono esonerati da fatturazione

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 27 del 16 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in ordine agli obblighi di fatturazione e certificazione del Servizio di prenotazione online di biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura e dei Servizi di stampa da remoto e di spedizione fisica dei biglietti acquistati online.

Il Servizio reso da una Società a privati acquirenti (B2C) mediante una Piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l’accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli acquirenti via internet o per il tramite di call-center o punti vendita autorizzati, si qualifica come servizio di intermediazione, ai sensi dell’art. 46 della Direttiva n. 2006/112/CE, trattandosi di una prestazione di servizi resa a persone che non sono soggetti passivi d’imposta da parte di un Intermediario che agisce in nome e per conto altrui.

Tale Servizio peraltro non può annoverarsi tra i “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui all’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento d’esecuzione (UE) n. 282 del 2011, in considerazione dell’esplicita esclusione stabilita dal paragrafo 3, lett. t), del medesimo art. 7 (vedasi le “Note esplicative relative al luogo di prestazione dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici” pubblicate, in data 3 aprile 2014, dalla Commissione europea).

Conseguentemente, non può applicarsi al Servizio in questione la disciplina Iva dettata per i servizi elettronici, in particolare l’esonero dagli obblighi di fatturazione e l’esonero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, previsti rispettivamente dall’art. 22, comma 1, n. 6-ter), del Dpr. n. 633/1972 e dal Decreto Mef 27 ottobre 2015.

Diversamente, il Servizio offerto dalla medesima Società ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. “stampa a casa”), in relazione al quale la Società percepisce apposita remunerazione, si qualifica come “accessorio” al Servizio di intermediazione reso per il tramite della Piattaforma automatizzata, ai sensi dell’art. 12 del Dpr. n. 633/1972, essendo funzionale a far sì che il cliente ottenga effettivamente la disponibilità del biglietto acquistato. In quanto accessorio, il Servizio di cui trattasi è assoggettato al medesimo trattamento Iva applicabile al Servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Analogamente, il Servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti – a fronte del quale la Società riaddebita a questi ultimi le spese di trasporto applicate dai vettori – costituisce anch’esso Servizio accessorio, sempre ai sensi del citato art. 12, al Servizio principale di intermediazione reso dalla Società, al cui trattamento Iva deve essere assoggettato.