L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 267 del 21 agosto 2020, ha dato precisazioni in ordine al diritto di rivalsa e di detrazione dell’Iva in caso di “ravvedimento” su fatture errate, richiamando gli artt. 19, comma 1, 26, comma 1 e 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972.
L’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta
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