Iva: in caso di “ravvedimento” su fatture errate il diritto alla detrazione sorge dal momento di ricezione della nota di debito

Iva: in caso di “ravvedimento” su fatture errate il diritto alla detrazione sorge dal momento di ricezione della nota di debito

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 267 del 21 agosto 2020, ha dato precisazioni in ordine al diritto di rivalsa e di detrazione dell’Iva in caso di “ravvedimento” su fatture errate, richiamando gli artt. 19, comma 1, 26, comma 1 e 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972.

L’art. 60, ultimo comma, del Dpr. n. 633/1972, prevede che “il contribuente ha diritto di rivalersi dell’Imposta o della maggiore Imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell’imposta

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