L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 105 del 15 febbraio 2021, ha trattato le casistiche di applicabilità dell’aliquota Iva del 10% alle forniture di gas metano, in base al n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972.
L’Azienda ospedaliera istante ha fatto presente di aver aderito alla Convenzione “Consip gas naturale” per la fornitura di gas naturale (metano) per alimentare i 2 Impianti di cogenerazione con motore endotermico, finalizzati alla produzione di energia elettrica ad utilizzo esclusivo dei due stabilimenti ospedalieri ad essi collegati. Ad ogni Impianto di produzione è stato assegnato uno specifico contatore gas metano destinato alla misura del volume consumato per la produzione di energia elettrica. L’Azienda risulta essere assegnataria di 2 licenze di officina elettrica da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rispettivamente assegnate alle 2 Strutture ospedaliere.
Al riguardo, l’Azienda ha ricordato che, in quanto produttore di energia elettrica, come stabilito dall’Agenzia delle Dogane, per il consumo di gas metano relativo alla produzione di energia elettrica, la stessa beneficia dell’applicazione dell’Accisa nella misura agevolata (0,000135 Euro/Smc) per una certa quantità di metri cubi di metano e dell’accisa nella misura ridotta (0,012498 Euro/Smc) per la parte restante della quantità in metri cubi di metano. La Società sta emettendo fatture per il gas metano fornito in cui vengono applicate 2 diverse aliquote Iva: più specificamente, per la parte di metri cubi di metano soggetti ad accisa agevolata viene applicata l’Iva nella misura del 10% e per la parte restante di metri cubi soggetti ad accisa ridotta l’Iva risulta applicata nella misura ordinaria.
L’Azienda, considerato che la normativa vigente in materia di Iva non prevede una simile diversa applicazione dell’Iva, come invece sostenuto dalla Società, ha chiesto di conoscere l’effettiva applicazione dell’Iva sulle forniture di gas metano.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato in primo luogo che il n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/1972, prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10%, fra l’altro, alle forniture di “(…) gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica; ..”. Tale disposizione prevede l’applicazione dell’Iva nella misura agevolata del 10%, tra l’altro, alle forniture di gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti destinati ad Imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.
Ai fini dell’applicazione di quest’ultima disposizione, risulta dirimente che le forniture del gas effettuate nei confronti di un soggetto Impresa che le utilizza nella produzione di energia elettrica.
Nella fattispecie prospettata, l’Azienda istante, come sopra evidenziato, ha ottenuto da parte dell’Agenzia delle Dogane 2 licenze che attestano la qualifica di produttore di energia elettrica, essendo infatti assegnataria di 2 licenze di officina elettrica rilasciate dalla competente Agenzia, assegnate per le predette 2 Strutture ospedaliere. Al riguardo, la medesima Azienda ha prodotto altresì apposite dichiarazioni con le quali viene precisato che il gas metano prelevato è destinato “esclusivamente alla produzione di energia elettrica”. Ciò ha permesso l’applicazione nei confronti della medesima Azienda – per il consumo di gas metano utilizzato nell’alimentazione dei predetti impianti di cogenerazione finalizzati alla produzione di energia elettrica – di un’accisa agevolata per una certa quantità di metri cubi di gas e di una accisa ridotta per la parte restante di metri cubi.
Sul punto, l’Agenzia ha ritenuto che, in base alla previsione normativa contenuta nel citato n. 103), le forniture di gas metano necessarie ad alimentare gli Impianti di cogenerazione in esame possano scontare l’Iva nella misura agevolata del 10%, a nulla rilevando la circostanza che una parte di detta fornitura sia assoggettata ad Accisa agevolata piuttosto che a quella ridotta. Ciò in quanto, ai sensi del citato n. 103), la fornitura di gas metano deve essere assoggettata all’Iva nella misura agevolata del 10% in quanto viene impiegato da parte dell’Azienda, nella sua veste imprenditoriale, per la produzione di energia elettrica.