Iva: le somme incassate da un Ente Locale per la fornitura di servizi di connettività sono rilevanti?

Il testo del quesito:

L’Unione sottoscriverà una convenzione con una Società per la fornitura del servizio di connettività, per il quale la Società stessa erogherà un rimborso forfettario di 10.000 Euro annui. Si può ragionevolmente escludere la commercialità della prestazione, per la quale dovremmo aprire una nuova posizione Iva, in ragione dei fini istituzionali della convenzione, delle somme erogate a titolo di rimborso, come indicato nella convenzione, e per il fatto che l’Unione, da quest’anno, ha una seppur minima partecipazione nella Società stessa ?

La risposta dei ns. esperti.

In merito al quesito posto, segnaliamo che – secondo chi scrive – l’Unione fornisce alla Società un servizio rilevante Iva (aliquota 22%) in quanto sussistono sia il requisito oggettivo (art. 4, commi 4 e 5, Dpr. n. 633/72) che quello soggettivo (art. 3, stesso Decreto).

Occorre preliminarmente precisare che la condizione di socio della Società medesima non rileva perché Unione e Società sono comunque due soggetti distinti dal punto di vista giuridico e fiscale. Inoltre, la definizione di “rimborso spese” è soltanto formale (sta a significare che il corrispettivo è parametrato alle mere spese sostenute), ma non ha un preciso significato fiscale.

Escluso infatti che trattasi di contributi, da punto di vista del requisito oggettivo, l’unica alternativa è che la somma rappresenti il corrispettivo di un servizio reso.

Circa poi la sussistenza del requisito soggettivo, l’Unione di fatto svolge un attività di impresa in quanto il medesimo servizio è teoricamente erogabile da un qualsiasi operatore privatistico presente sul mercato, coerentemente con gli indirizzi normativi e giurisprudenziali comunitari in materia di Iva, ripresi poi dal Legislatore e dalla prassi ministeriale italiana.

Si suggerisce pertanto di emettere alla Società fattura con Iva al 22%. Non si ritiene peraltro strettamente necessario attivare ex novo una nuova attività Iva ad hoc: trattandosi di operazione comunque marginale rispetto alle principali attività Iva svolte dall’Unione, tali fatture potrebbero essere gestite in un sezionale dove confluiscono servizi vari residuali.

In ogni caso, qualora l’Ente dovesse ritenere preferibile – dal punto di vista della contabilità fiscale -attivare ex novo un servizio Iva, sarà sufficiente inviare il Modello AA 7/10 con il relativo codice Ateco.

di Francesco Vegni