Iva: le spese di “controllo” per sosta irregolare pagate al gestore dagli utenti di un Parcheggio costituiscono corrispettivo

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 320 del 9 maggio 2023, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento ai fini Iva della sanzione per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto di Parcheggio.
La Società istante opera nel campo della gestione e del controllo dei Parcheggi adottando un sistema di scansione delle targhe che consente i parcheggi senza barriere.
Tale sistema prevede:
- la stipula di un contratto con il proprietario, il locatario, l’affittuario o più in generale con il soggetto che ha la disponibilità del Parcheggio/Area di sosta con accesso al pubblico. Quest’ultimo affida così la gestione e il controllo del Parcheggio alla Società istante;
- la stipula di un contratto tra la Società e i singoli utenti del parcheggio, i quali ottengono così la possibilità di parcheggiare gratuitamente l’auto per un certo lasso di tempo, di solito tra i 60 e i 120 minuti. Il superamento di tale limite determina una violazione del contratto che a sua volta comporta l’applicazione di una sanzione a carico dell’utente, riscossa dalla Società istante.
La Società chiede di conoscere se tale sanzione sia soggetta a Iva oppure esclusa da Iva ai sensi dell’art. 15 del Dpr. n. 633/1972 – qualora abbia natura risarcitoria – alla luce delle conclusioni cui perviene la Corte di Giustizia UE nella Sentenza 20 gennaio 2022, Causa C-90/20 (Apcoa Parking).
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con la Risoluzione n. 73/E del 2005, è stato chiarito che presupposto stringente per l’applicazione del citato art. 15 è ‘‘l’esistenza di un risarcimento in senso proprio, dovuto a ritardi o inadempimento di obblighi contrattuali”.
La Risoluzione n. 64/E del 2004 ha precisato che ‘‘le somme corrisposte a titolo di penale per violazione di obblighi contrattuali non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene, ma assolvono una funzione punitivo-risarcitoria. Conseguentemente dette somme sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto oggettivo’’ (vedasi anche Risposta n. 74/2019).
Nel caso di specie, secondo quanto riferito dalla Società istante, quando l’utente utilizza i Parcheggi dallo stesso gestiti ha diritto a usufruire di un periodo di sosta gratuito di durata predeterminata, superato il quale paga una sanzione.
L’Agenzia ha ritenuto che il caso di specie presenti profili di similitudine con quella valutata dalla Corte di Giustizia UE nella Sentenza 20 gennaio 2022, C-90/20, in cui afferma che ‘‘le spese di controllo (…) devono essere considerate il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’Iva” (v. paragrafo 47).
Entrambe le fattispecie sono infatti caratterizzate da un periodo di sosta gratuito (v. paragrafo 20 della Sentenza) e dal pagamento – in caso di sforamento di tale limite temporale – di una somma aggiuntiva di importo fisso (alias, ‘‘di controllo’’), non proporzionale all’ulteriore tempo di occupazione dello stallo di Parcheggio (v. paragrafo 11 della Sentenza).
Ed è con riferimento a questa fattispecie che i Giudici unionali affermano quanto segue:
1. ‘‘(…) la sosta in uno stallo determinato … fa sorgere un rapporto giuridico tra tale società, in quanto prestatrice di servizi e incaricata della gestione del parcheggio di cui trattasi, e l’automobilista che ha utilizzato tale stallo. (…), nell’ambito di tale rapporto giuridico, le parti beneficiano di diritti e assumono obblighi, conformemente alle condizioni generali di utilizzo dei parcheggi considerati, tra i quali figurano, in particolare, la messa a disposizione, …, di uno stallo di parcheggio e l’obbligo per l’automobilista interessato di pagare, oltre alle tariffe di parcheggio, eventualmente, in caso di inosservanza di tali condizioni generali, l’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, indicato sui cartelli segnaletici …’’ (punti 28 e 29 della Sentenza);
2. ricorrono pertanto i presupposti per qualificare l’operazione come una prestazione di servizio a titolo oneroso. ‘‘…, il pagamento delle tariffe di parcheggio, nonché eventualmente, dell’importo corrispondente alle spese di controllo per sosta irregolare, costituisce il corrispettivo della messa a disposizione di uno stallo di parcheggio… (d’altra parte) l’automobilista che paga tali spese di controllo ha fruito di uno stallo o di una zona di parcheggio’’, in conformità alle condizioni generali dallo stesso accettate. ‘‘Pertanto, l’importo totale delle somme che gli automobilisti si sono impegnati a pagare come corrispettivo del Servizio di ‘Parcheggio’ fornito…, ivi comprese, eventualmente, le spese di controllo per sosta irregolare, rappresenta le condizioni in cui essi hanno effettivamente fruito di uno stallo di Parcheggio, e ciò anche se hanno scelto di farne un uso eccessivo, superando il tempo di sosta autorizzato, …’’ (punti da 30 a 32 della Sentenza);
3. quanto a dire che ‘‘42. (…), la riscossione…di spese di controllo per sosta irregolare e la sosta effettuata dall’automobilista… sono connesse. Infatti, la necessità di un controllo di sosta irregolare e, di conseguenza, l’imposizione di siffatte spese di controllo non possono esistere se il servizio di messa a disposizione di uno stallo di Parcheggio non è stato previamente fornito”.
L’Agenzia ha pertanto ritenuto che la sanzione di importo fisso applicata e riscossa dalla Società per la violazione da parte dell’utente delle condizioni generali di contratto (alias ‘‘spese di controllo’’) sia da considerare quale ‘‘…corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso (…) e assoggettata in quanto tale all’Iva’’ (v. paragrafo 47 della Sentenza).
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