Iva: lo scarto da parte dello “Sdi” di un lotto di fatture equivale all’omessa fatturazione

Iva: lo scarto da parte dello “Sdi” di un lotto di fatture equivale all’omessa fatturazione

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il Principio di diritto n. 23 dell’11 novembre 2019, in merito alle sanzioni applicabili ad un lotto di fatture elettroniche scartato dallo “Sdi”.

Secondo quanto precisato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, attuativo dell’art. 1, del Dlgs. n. 127/2015, da ultimo aggiornato con il successivo Provvedimento Prot. n. 164664 del 30 maggio 2019, “la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal ‘Sdi’ si considerano non emesse” (vedasi paragrafo 2.4).

La mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (vedasi Circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in primo luogo, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 del Dlgs. n. 471/1997, ossia, per ciascuna violazione:

– “fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato”, con un minimo di Euro 500;

– “da Euro 250 a Euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo” (ipotesi specificamente introdotta dal Dlgs. n. 158/2015, con decorrenza 1° gennaio 2016).

Troveranno altresì applicazione, non cumulativa ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’art. 12 del Dlgs. n. 472/1997 (“concorso di violazioni e continuazione”) e nell’art. 13 del medesimo Dlgs. (c.d. “ravvedimento operoso”).

Va aggiunto che il Legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite “Sdi” (primo semestre del 2019), tramite l’art. 10, comma 1, del Dl. n. 119/2018, ha statuito che le sanzioni individuate nell’art. 1, comma 6, del Dlgs. n. 127/2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle del citato art. 6 del Dlgs. n. 471/1997):

– non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva relativa all’operazione documentata;

– sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo, riduzione che si applica tuttavia solo fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (vedasi la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).


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