by Redazione | 24/01/2023 10:00
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 81 del 18 gennaio 2023, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini Iva dei finanziamenti pubblici erogati al Soggetto attuatore di Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza del Sistema idrico regionale.
Nel caso di specie, una Società partecipata al 25% da un Regione gestisce il “Servizio idrico”. In qualità di Soggetto attuatore degli Interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del Sistema delle dighe e al potenziamento del complesso acquedottistico, la Società risulta assegnataria di 2 finanziamenti pubblici a fondo perduto.
La Direzione regionale competente, interpellata dalla Società istante in ordine al corretto trattamento da riservare ai fini Iva ai suddetti finanziamenti, ha ritenuto che gli stessi fossero in realtà dei corrispettivi da assoggettare ad Iva sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.
La Società ha quindi provveduto ad emettere fatture in regime di “split payment” per le somme ricevute, individuando quali destinataricommittenti, rispettivamente, la Csea ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma tali fatture sono state rifiutate dagli Enti destinatari, che hanno ritenuto di non essere configurabili quali soggetti committenti nell’ambito delle erogazioni in questione, da qualificare oggettivamente come contributi, come tali fuori campo Iva ex art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia è allora tornata sull’argomento acquisendo nuove informazioni e rivedendo la propria posizione.
In linea generale, anche le somme erogate sotto forma di contributi/finanziamenti pubblici possono assumere rilevanza, ai fini Iva, se corrisposte a fronte di un’obbligazione di dare, di fare, di non fare ovvero di permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, infatti, i contributi costituiscono la controprestazione (rectius, il corrispettivo) dell’attività svolta dal soggetto beneficiario. In assenza di una corrispondente specifica prestazione a carico del beneficiario nei confronti dell’Ente/Soggetto erogante, invece, le medesime somme costituiscono “cessioni che hanno per oggetto denaro”, fuori campo Iva per carenza del presupposto oggettivo, ai sensi del citato art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972.
Sul punto, ai fini della distinzione delle 2 casistiche, soccorre la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che ha più volte chiarito che sussiste un rapporto giuridico sinallagmatico qualora ricorra un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto, cioè nel caso in cui le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo di una prestazione individuabile, fornita nell’ambito di un rapporto giuridico caratterizzato da reciproche prestazioni (vedasi Cause C-277/05 del 18 luglio 2007 e C-544/16 del 5 luglio 2018).
La Circolare n. 34/E del 2013, concernente il trattamento agli effetti dell’Iva dei contributi erogati da Pubbliche amministrazioni fornisce, sul piano della prassi amministrativa, coerentemente ai criteri individuati dalle citate Sentenze unionali e trasfuse anche in diverse pronunce dei Giudici nazionali, un utile quadro di riferimento per stabilire la corretta classificazione fiscale delle erogazioni pubbliche, in quanto sono ivi suggeriti dei criteri di carattere generale per orientare l’interprete nel distinguere (i) le somme qualificabili come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale (ii) da quelle che invece costituiscono corrispettivi.
In base ai chiarimenti forniti nella citata Circolare, la natura di corrispettivo di una somma di denaro presuppone in linea generale che, in relazione ad una determinata operazione, sia riscontrabile la sussistenza di un rapporto di reciprocità fra la prestazione (in senso lato) resa da un soggetto e la controprestazione (anch’essa da intendere non in senso tecnico) ricevuta dallo stesso soggetto, indipendentemente dal valore e dal controvalore dell’una e dell’altra. Di converso, le somme erogate sono classificabili come contributi solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro (quando l’attività del prestatore consiste nel fornire esclusivamente prestazioni senza alcuna contropartita diretta).
In base ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 34/E del 2013, la qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere operata innanzi tutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, anche di rango comunitario. Solo in mancanza di un chiaro riferimento normativo che individui l’esatta qualificazione delle somme di cui trattasi, per stabilire se le stesse costituiscano corrispettivi di servizi ovvero contributi è necessario analizzare il concreto assetto degli interessi delle parti e, in particolare, il rapporto instaurato con l’Amministrazione erogante, alla luce di criteri “sussidiari” indicati nella Circolare n. 34/E del 2013, secondo l’ordine gerarchico ivi puntualmente indicato.
Nel caso di specie, oggetto di riesame da parte dell’Agenzia, atteso che l’esatta qualificazione delle somme percepite dalla Società istante non è chiaramente desumibile dalle norme di legge che hanno previsto i finanziamenti de quo né dagli atti amministrativi con i quali gli stessi sono stati concretamente erogati, al fine di stabilire la rilevanza di dette somme agli effetti dell’Iva, è necessario esaminare i rapporti tra i soggetti interessati alla luce dei criteri “residuali” indicati nella menzionata Circolare n. 34/E del 2013.
In relazione alla fattispecie prospettata, dall’analisi degli elementi istruttori forniti in sede d’istanza e di supplemento istruttorio emerge che i finanziamenti pubblici oggetto di Interpello sono concessi alla Società, che agisce in qualità di “Soggetto attuatore”, per la realizzazione degli Interventi di manutenzione per la messa in sicurezza delle dighe e per il potenziamento delle Infrastrutture espressamente previste dal “Piano idrico nazionale”.
L’erogazione dei finanziamenti avviene dunque nel contesto di un procedimento amministrativo, sottoposto, in quanto tale, a regole di trasparenza e di imparzialità, che individua gli Interventi necessari e urgenti per il settore di riferimento, con specifica indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione degli stessi.
In altri termini, tra l’Ente concedente e la Società destinataria dei finanziamenti è ravvisabile un rapporto di natura pubblicistica, stante il chiaro vincolo di destinazione apposto alle somme erogate, funzionali al perseguimento di obiettivi di carattere generale, vale a dire la messa in sicurezza di Infrastrutture strategiche, quali le Dighe e il Sistema idrico regionale.
L’erogazione dei finanziamenti pubblici è dunque diretta, nel caso di specie, a fornire la provvista economica per l’esecuzione degli Interventi affidati alla Società in un Settore di rilevante interesse nazionale (vedasi anche Circolare n. 20/E del 2015). Assume altresì rilevanza il criterio interpretativo di carattere sussidiario, indicato dalla citata Circolare n. 34/E del 2013, che valorizza l’acquisizione, da parte dell’Ente erogante, dei risultati dell’attività finanziata come elemento dal quale desumere la natura di “corrispettivo” del finanziamento erogato – vedasi Circolare n. 34/E del 2013 par. 2 lett. a).
In proposito, la citata Circolare ha chiarito che, qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla Pubblica Amministrazione derivi un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, la fattispecie non può che essere inquadrata in uno schema contrattuale di carattere sinallagmatico caratterizzato dalla interdipendenza tra la prestazione e la controprestazione. Tale circostanza ricorre, emblematicamente, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione (erogante) acquisisce la proprietà del bene o comunque si avvale direttamente o indirettamente dei risultati derivanti dalla specifica attività per la quale sono erogate le somme.
In relazione al caso di specie, dall’analisi degli elementi istruttori forniti dalla Società e dalla lettura degli atti in base ai quali i finanziamenti pubblici oggetto di Interpello sono concessi alla Società istante in qualità di “Soggetto attuatore”, si evince che all’Ente finanziatore non deriva alcun vantaggio “diretto ed esclusivo” dal comportamento richiesto alla Società istante, né detto Ente si avvale dei risultati derivanti dall’attività per la quale sono state erogate le somme al Soggetto attuatore.
In definitiva, alla luce delle argomentazioni svolte, l’Agenzia ha ritenuto che i finanziamenti in esame debbano essere esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a), del Dpr. n. 633/1972, trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di Interventi strategici su opere di interesse pubblico, riconosciuti in assenza di specifica controprestazione da parte del Soggetto attuatore.
Infine, l’Agenzia ha evidenziato che la qualificazione delle somme in argomento come “contributi” esclusi dall’ambito di applicazione dell’Iva non è inficiata dalla presenza, nell’ambito degli atti/provvedimenti che ne disciplinano l’erogazione, di clausole che prevedono la revoca dei finanziamenti in caso di violazioni o negligenze da parte del soggetto attuatore ovvero in caso di mancato tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento e la restituzione del finanziamento nel caso di inerzia o di mancato utilizzo delle risorse stanziate. Ad avviso dell’Agenzia, infatti, tali clausole trovano giustificazione nel fatto che l’erogazione dei finanziamenti de qua risulta “vincolata” alle finalità predeterminate dalle relative norme di riferimento e dai connessi atti/provvedimenti amministrativi, nonché alle modalità e ai tempi di attuazione degli Interventi ivi indicati. Tali clausole dunque non possono essere assimilate tout court a meccanismi di “reazione” all’inadempimento degli impegni assunti dalle parti, tipici degli schemi contrattuali sinallagmatici.
Source URL: https://www.entilocali-online.it/iva-natura-di-contributo-di-una-somma-erogata-dal-ministero-ad-una-societa-per-la-manutenzione-delle-reti-idriche/
Copyright ©2023 Enti Locali Online unless otherwise noted.