L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 395 del 7 ottobre 2019, ha fornito indicazioni operative su come annullare alcune fatture elettroniche trasmesse erroneamente dal soggetto istante nel 2019 allo “Sdi”, già emesse in formato cartaceo nel biennio 2017-2018, per le quali il soggetto stesso aveva già adempiuto ai conseguenti obblighi Iva.
Lo “Sdi” non è stato in grado di intercettare ed impedire il rinvio in formato elettronico delle fatture già emesse in modalità cartacea.
Inoltre, poiché il processo di fatturazione elettronica tra privati non prevede l’accettazione della fattura da parte del cessionario/committente, i clienti del soggetto istante e non hanno potuto rifiutare la fattura erroneamente trasmessa.
Con documentazione integrativa, il soggetto istante ha chiarito che:
- le fatture trasmesse tramite lo “Sdi” nel 2019 riproducono data e numerazione già attribuita negli anni passati, trattasi, pertanto di duplicazione in senso stretto;
- i clienti interessati sono stati informati dell’anomalia verificatasi, avendo, pertanto, contezza della non detraibilità dell’Iva afferente alle fatture riemesse nel 2019 e della non deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che lo “Sdi”, utilizzato obbligatoriamente dal 1° gennaio 2019 per l’emissione delle fatture elettroniche, effettua per ogni file correttamente ricevuto una serie di controlli propedeutici all’inoltro del documento al soggetto destinatario. Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario.
In particolare, le verifiche di unicità della fattura, effettuate dallo “Sdi” al fine di intercettare e impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comportano lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa.
Nel caso prospettato dall’istante tuttavia lo “Sdi” non poteva intercettare ed impedire l’errore consistente nel rinvio in formato elettronico di fatture emesse già in modalità cartacea nel corso del 2017 e 2018, quando ancora non era obbligatoria la fatturazione elettronica. In tale evenienza, al fine di sanare l’errore commesso, l’Agenzia ha ritenuto che si possa applicare l’art. 26, commi 2 e 3, del Dpr. n. 633/1972.
Nel caso di specie, l’errore del contribuente può ricondursi alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, il soggetto istante può emettere in formato elettronico le rispettive note di credito ex art. 26 del Dpr. n. 633/1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite ‘Sdi’”.
Va da sé che, laddove i duplicati delle fatture non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito.
Sarà altresì cura del soggetto istante informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiano detratto l’Iva e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.




