L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 221 del 1° luglio 2019, ha ribadito che si applica il regime di esenzione ex art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972, alle prestazioni proprie delle Case di riposo, laddove venga a configurarsi la gestione globale delle strutture da parte del soggetto terzo.
Tale norma, come più volte ribadito nella prassi, ha natura oggettiva, nel senso che il regime di esenzione si applica alle prestazioni ivi indicate non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua (vedasi, tra le altre: Risoluzione 8 gennaio 2002, n. 1/E; Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E; Risoluzione 9 aprile 2004, n. 60/E; Risoluzione 25 novembre 2005, n. 164/E).
L’unica eccezione riguarda le Cooperative sociali e i loro Consorzi, che sono obbligati ad applicare l’aliquota Iva 5% (n. 1) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al Dpr. n. 633/1972.
In vari documenti di prassi l’Agenzia ha inoltre precisato che l’esenzione presuppone la “gestione globale” delle strutture ivi indicate e che a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo (vedasi, tra le altre, Risoluzione 8 gennaio 2002, n. 1/E e Risoluzione 16 marzo 2004, n. 39/E). Più nel dettaglio, come specificato nella Risoluzione n. 39/E del 16 marzo 2004, tale ipotesi ad esempio si verifica nel caso in cui la titolarità del Servizio rimane in capo al soggetto appaltante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo.
Tutto ciò premesso, con riferimento al caso in esame, sulla base di quanto specificato nell’istanza di Interpello e di quanto emerge dai documenti allegati (bozza di contratto e correlato allegato tecnico che ne costituisce parte integrante), l’Agenzia ha ritenuto ritiene che alle prestazioni rese dalla Società istante, consistenti nella gestione globale della casa di riposo, si renda applicabile il regime di esenzione previsto dal citato art. 10, n. 21), del Dpr. n. 633/1972.