Iva: primi chiarimenti del Mef sullo split payment in attesa del Decreto attuativo

Con un Comunicato stampa del 9 gennaio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito i primi chiarimenti in materia di split payment, di cui al comma 629 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di stabilità 2015), annunciando che è in fase di perfezionamento l’atteso Decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti.
Il Mef ha annunciato che nel Decreto verrà precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’Imposta si verifichi successivamente alla stessa data, restando dunque fuori dal nuovo sistema le fatture ad esigibilità differita emesse antecedentemente a tale data.
In merito all’esigibilità dell’Imposta verrà previsto anche che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione della Pubblica Amministrazione acquirente/committente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, verrà stabilito che il versamento dell’Iva possa essere effettuato, a scelta della Pubblica Amministrazione acquirente/committente, con le seguenti modalità:
- utilizzando un distinto versamento dell’Iva dovuta per ciascuna fattura la cui Imposta è divenuta esigibile;
- in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’Imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’Imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse Amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’Imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015.
Il Decreto dovrà altresì chiarire:
- cosa si intende per “soggetto debitore” e, quindi, se dovranno essere ricomprese nel nuovo sistema tutte le fatture, sia afferenti all’attività istituzionale della PA acquirente/committente (al netto eventualmente delle fatture d’acquisto soggette a reverse charge) o soltanto le fatture efferenti l’attività istituzionale. Se da una parte è infatti vero, come sostenuto da alcuni commentatori, che “soggetto debitore” è colui che è chiamato a versare l’Iva (ed è il caso del reverse charge), appare anomalo il dover versare Iva all’Erario su acquisti operati in ambito commerciale, maturando contestualmente un credito nei confronti dell’Erario stesso, laddove la finalità della norma fosse quella non di generare liquidità immediata per le casse erariali, ma di garantire alla Stato il versamento dell’Iva fatturata dai fornitori;
- la corretta impostazione in contabilità finanziaria dei pagamenti;
- come gestire nelle liquidazioni periodiche Iva, da parte dei fornitori della PA (privati o Enti pubblici che siano), le operazioni attive (rilevanti Iva) svolte contestualmente nel periodo di riferimento sia nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni che di privati o professionisti non soggetti a split payment, ritenuto che l’Iva a debito da considerare nel conteggio del saldo periodico debba essere soltanto quella oggetto di fatturazione a quest’ultimi.
di Francesco Vegni
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