Iva: qual è l’aliquota da applicare allo smaltimento dell’amianto?

Iva: qual è l’aliquota da applicare allo smaltimento dell’amianto?

Il testo del quesito:

Il Comune ha chiesto dei preventivi per lo smaltimento di materiale contenente amianto a delle ditte specializzate. Tali ditte hanno formulato la loro offerta indicando il prezzo ‘al netto dell’Iva di legge’. Qual è l’aliquota Iva da applicare allo smaltimento dell’amianto ? Il 10% come per gli altri rifiuti, o altro ?

 

La risposta dei ns. esperti.

In merito al quesito posto, occorre innanzitutto ricordare quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione n. 50 del 12 settembre 2007, relativa all’aliquota Iva applicabile alle prestazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Tale Nota ricorda in primo luogo che, ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, si applica l’aliquota Iva 10% alle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’art. 6, comma 1, lett. d), l) e m) del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’art. 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lett. g), del medesimo Decreto (…)”.

Il citato Dlgs. n. 22/97 è stato poi abrogato dall’art. 264, comma 1, lett. i), del Dlgs. n. 152/06, recante “norme in materia ambientale”, a decorrere dal 29 aprile 2006, per cui il suddetto richiamo al precedente Decreto deve intendersi riferito al nuovo, ed in particolare agli artt. 183 e 184, comma 2 (“rifiuti urbani”), e comma 3, lett. g) [“rifiuti speciali”] del Dlgs. n. 152/06.

Il comma 1 dell’art. 184 del Dlgs. n. 152/06 stabilisce, in merito alla classificazione dei rifiuti, che gli stessi “sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolositá, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi”.

I successivi commi 2 e 3 forniscono le definizioni di “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”.

Relativamente all’aliquota Iva applicabile allo smaltimento dei rifiuti identificati dai codici Cer (“Catalogo europeo dei rifiuti”, di cui all’Allegato D, Parte IV, del Dlgs. n. 152/06) riportati nell’istanza di Interpello di cui alla citata Risoluzione, tra cui è ricompreso anche l’amianto, occorre quindi verificare se tale tipologia di rifiuto e ricompreso tra quelli urbani o speciali sopra richiamati.

Al riguardo, nella citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate ha acquisito un parere dal competente Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, dal quale, tra le altre cose, emerge che i rifiuti identificati con i codici relativi ai capitoli 19 e 20 dell’Elenco Cer sono riconducibili, rispettivamente, nei “rifiuti speciali” di cui alla lett. g) dell’art. 184, comma 3, del Dlgs. n. 152/06, e nei “rifiuti urbani” di cui al comma 2 del citato art. 184 del medesimo Decreto, potendo quindi essere assoggettati all’aliquota Iva 10%.

Se i rifiuti non rientrano invece nelle 2 suddette codificazioni Cer, il competente Ministero dell’Ambiente ha precisato che la classificazione degli stessi tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali “deve essere valutata caso per caso con riferimento alla fattispecie concreta”.

Pertanto, l’applicabilitá della disposizione recata dal n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, ai rifiuti diversi da quelli contrassegnati dai codici 19 e 20 “va verificata sulla base di un’indagine di natura tecnica e di fatto che non rientra nelle prerogative dell’istituto dell’interpello, ma deve essere operata di volta in volta e alla luce dei criteri forniti dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, il quale ha evidenziato, al riguardo, la rilevanza dell’origine del rifiuto, a prescindere dalle caratteristiche di pericolositá dello stesso”.

In ragione di ciò e con riferimento al quesito posto, relativo allo smaltimento dell’amianto, in mancanza di pronunciamenti specifici al riguardo, si ritiene che non possa essere applicata l’aliquota Iva agevolata del 10% ai sensi del n. 127-sexiesdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, vista la tipologia di rifiuto, non codificato da codici Cer 19 o 20, e pertanto si debba procedere prudenzialmente all’adozione dell’aliquota Iva ordinaria 22%.

di Francesco Vegni   


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