Iva su raggruppamenti temporanei: le singole Imprese fatturano autonomamente i lavori di loro competenza alla stazione appaltante

Iva su raggruppamenti temporanei: le singole Imprese fatturano autonomamente i lavori di loro competenza alla stazione appaltante

L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 17 del 17 dicembre 2018, è intervenuta in merito al regime giuridico del raggruppamento temporaneo di imprese, ricordando che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) – istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico – si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 (c.d. “Codice appalti pubblici e contratti di concessione”), “… non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.

Ne deriva che gli obblighi di fatturazione, ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.


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