L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 82 del 28 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in ordine all’applicabilità del regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, ai corsi di formazione obbligatori per l’abilitazione all’esercizio della Professione forense.
Nello specifico, la Società istante opera nel mondo della formazione forense, erogando corsi di preparazione alle Professioni legali e, a seguito dell’introduzione delle nuove regole per l’accesso alle Professioni di avvocato stabilite con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 17/ 2018, ha provveduto ad accreditarsi presso il Consiglio nazionale Forense per l’organizzazione e l’erogazione dei corsi di formazione di cui all’art. 43 della Legge n. 247/2012, obbligatori per tutti gli iscritti al Registro dei praticanti Avvocati dopo il 1° aprile 2022.
Tale accreditamento inoltre non deve essere rinnovato e, dunque, la Società è stata riconosciuta come “Scuola Forense”.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il citato art. 10, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, prevede l’esenzione Iva per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (…)”.
La Circolare n. 22/E del 2008 stabilisce che l’applicazione di questa esenzione è subordinata al verificarsi di 2 requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. A tal fine, in particolare, le prestazioni devono essere: ‘‘a) di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale [ndr. requisito oggettivo];
b) rese da Istituti o Scuole riconosciuti da Pubbliche Amministrazioni [ndr. requisito soggettivo]’’.
Con specifico riferimento a quest’ultimo requisito, la citata Circolare prevede che per gli Organismi privati operanti nelle aree riconducibili alla competenza di Amministrazioni ed Enti pubblici, ‘‘il riconoscimento utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti pubblici competenti per materia (Regioni, Enti Locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative, didattiche e formative, ad esempio con l’iscrizione in appositi Albi o attraverso l’istituto dell’accreditamento’’ (paragrafo 4, Circolare n. 22/E del 2008).
Il requisito soggettivo è ovviamente finalizzato a concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica o formativa, ma esclusivamente a quei soggetti che la Pubblica Amministrazione riconosce perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità dei docenti, l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.) sono in grado di offrire prestazioni didattiche o formative aventi finalità simili a quelle erogate dagli Organismi di diritto pubblico (vedasi Risoluzione n. 134/2005, richiamata dalla Risoluzione n. 308/2007).
Il riconoscimento di un Ente, che può avvenire anche nella forma di accreditamento, non conferisce tuttavia automaticamente l’esenzione Iva a tutte le possibili attività formative organizzate dal soggetto accreditato (finanziabili pubblicamente o meno). Occorre che sia riscontrato anche il requisito oggettivo, riguardante lo specifico corso: la Risoluzione n. 53/2007 chiarisce infatti che ‘‘il riconoscimento di cui all’art. 10, n. 20) del Dpr. n. 633 del 1972 deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico, che l’Organismo intende realizzare’’ (vedasi sul punto anche la Risposta n. 25/2022, che richiama la precedente Risoluzione n. 47/E del 2011).
In merito alla fattispecie in esame, l’Agenzia ha osservato in primis che, per l’art. 24, comma 3, della Legge n. 247/2012, il Consiglio Nazionale Forense (in breve, anche ‘‘CNf’’):
è un Ente pubblico non economico a carattere associativo istituito “…per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale (…)”;
è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.
Inoltre, per l’art. 43 della citata Legge, il tirocinio previsto per accedere alla professione di Avvocato, “1. …, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da Ordini e Associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. 2. Il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:
a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli Ordini e delle Associazioni forensi giudicate idonee,(…);
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione(…);
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;
d) le modalità e le condizioni perla frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto (…)”.
Per quanto sinora rilevato, il CNF appare un soggetto idoneo ad effettuare il riconoscimento ai fini fiscali nei termini prima chiariti, sia con riferimento al requisito soggettivo che a quello oggettivo.
In merito al requisito oggettivo, il Dm. n. 17/2018, rubricato ‘‘Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’art. 43, comma 2, della Legge n. 247/2012’’, all’art. 2 prevede che:
1. questi corsi obbligatori di formazione possono essere “…organizzati dai Consigli dell’Ordine e dalle Associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge …”;
2. in quest’ultima ipotesi, cioè quando la formazione è erogata da “altri soggetti previsti dalla legge”, “i corsi devono essere accreditati dai Consigli dell’Ordine, sentito il Consiglio Nazionale Forense, … , o dallo stesso Consiglio qualora i corsi abbiano rilevanza nazionale. In tale ultima ipotesi il Consiglio Nazionale Forense adotta il relativo provvedimento entro il termine di 30 giorni”, decorsi inutilmente i quali scatta il silenzioassenso. L’interessato presenta apposita Istanza di accreditamento contenente una serie di informazioni, tra cui “b) esaustive indicazioni su organizzazione e durata del corso, date di inizio e fine delle attività formative, sede e spazi disponibili, capacità ricettiva, sistema di controllo delle presenze”.
Dalla documentazione esaminata, l’Agenzia ha dedotto che l’accreditamento rilasciato ai sensi dell’art. 43 della Legge n. 247/2012 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 17/2018 riguarda la Società istante, in relazione all’organizzazione del Corso di formazione denominato ‘‘Scuola Forense Alfa’’.
In merito al requisito oggettivo, l’Agenzia ha fatto presente che, secondo quanto precisato dalle Linee-guida di attuazione del Dm. n. 17/2018, ‘‘l’accreditamento è riferito allo specifico Corso indicato nell’Istanza e non è estensibile a sue eventuali ripetizioni’’, invitando pertanto la Società istante a valutare la compatibilità con questa disposizione, della seguente affermazione resa in sede di documentazione integrativa: ‘‘Si chiarisce che l’accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense non deve essere rinnovato’’.
Nel caso in esame, dunque, in base alla documentazione e alle informazioni rese dalla Società, possono ritenersi sussistenti in capo alla stessa entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dall’art. 10, comma 1, n. 20), del Dpr. n. 633/1972, ai fini dell’applicazione del regime di esenzione Iva ai corsi di formazione per l’accesso alla Professione di avvocato tenuti dalla Società.