L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 212 del 22 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento Iva delle somme versate in attuazione di accordi transattivi.
In via generale, al fine di verificare se la somma di denaro erogata a favore di un soggetto passivo d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva, occorre far riferimento ai principi illustrati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, accolti dalla giurisprudenza di legittimità e recepiti con i documenti di prassi richiamati nell’istanza in esame.
In particolare, i Giudici comunitari hanno affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso e, pertanto, configura un’operazione imponibile solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (Sentenza 16 dicembre 2010, Causa C-270/09).
Pertanto, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell’ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo Iva, l’ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare ad Iva.
Nel caso di specie, la controversia principale, che trova composizione con l’accordo transattivo cui trattasi, trae origine dall’azione promossa dalla Società istante al fine, tra l’altro, di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta di alcuni dipendenti, i quali avevano costituito una nuova Società in diretta concorrenza con la Società istante e tramite di essa commercializzavano un prodotto ideato da quest’ultima.
Ciò posto le parti, allo scopo di porre fine alla lite insorta, hanno concluso un accordo di natura transattiva che stabilisce, tra l’altro, che il pagamento verrà effettuato “a fronte dell’abbandono di tutte le domande e pretese, espresse e/o potenziali relative ai fatti di cui in premesse nei confronti dei convenuti comunque formulate (a titolo di lucro cessante e danno emergente, anche non patrimoniale, di interessi, spese…)”.
Premesso quanto sopra, l’Agenzia ha concluso che dall’esame delle pattuizioni contenute nell’accordo di natura transattiva intercorso tra le parti emerge l’esistenza di uno scambio di prestazioni reciproche, atteso che la somma posta a carico di una delle parti costituisce il controvalore dell’impegno assunto dalla controparte di rinunciare a proseguire il contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quantificati in termini di lucro cessante e danno emergente, cagionati alla stessa dalla condotta illecita posta in essere dai soggetti convenuti.
Pertanto, essendo riscontrabile l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico dalla Società istante (rinuncia alle liti) e la somma dovuta dalla controparte, l’Agenzia ha ritenuto che sia integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’Iva, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Dpr. n. 633/1972 e che l’ammontare dovuto sulla base dell’accordo di natura transattiva di cui trattasi sia da assoggettare ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria (vedasi Risposte n. 356 e n. 401 del 2021).