L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 47 del 21 febbraio 2024, ha fornito chiarimenti in merito alla fatturazione in caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti (Rtp).
A tal riguardo, l’Agenzia ha ricordato che con il Principio di diritto n. 17/2018 è stato precisato che “il rapporto esistente tra le Associate e la Capogruppo di un Raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016 (c.d. ‘Codice appalti pubblici e contratti di concessione’) ‘…non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali’. Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del Dpr. n. 633/1972, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti”.
Tali chiarimenti – precisa l’Agenzia – si ritengono ancora validi nonostante l’entrata in vigore del Dlgs. n. 36/2023, che all’art. 68 disciplina i ‘‘Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici’’. Il comma 8 del citato art. 68 infatti, con una previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato art. 48, comma 16, del Dlgs. n. 50/2016, dispone che “il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali”.
D’altronde, come è stato evidenziato con diversi documenti di prassi, da un punto di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento temporaneo è un soggetto trasparente e, in generale, non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto. In particolare, con la Risoluzione n. 172/E del 2007 è stato precisato che “elemento decisivo affinché possa determinarsi un’autonomia soggettiva in capo all’Ati è il fatto che le Imprese raggruppate si comportino, nell’esecuzione dell’appalto, in modo unitario e indistinto, sia all’interno del Raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l’opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell’opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale”.
In ordine alla specifica questione della fatturazione, la Risoluzione n. 246/E del 2008 ha fornito precise indicazioni, chiarendo che “[…] solo quando l’Ati assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla Capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto”.
Tanto premesso, a meno che il Rtp/Rti non abbia ‘‘funzione esterna’’ e, dunque, soggettività giuridica, ogni Professionista o Impresa conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In particolare, nel caso oggetto della Risposta in commento risulta che alla mandataria è stata conferita ‘‘procura speciale con rappresentanza’’ e non ‘‘senza rappresentanza’’, con la conseguenza che la stessa rappresenta i singoli componenti del Raggruppamento operando in loro nome e per loro conto, e non anche in nome proprio e per conto terzi.
Ne consegue che, come già chiarito con il citato Principio di diritto n. 17/2018, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della Stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la Capogruppo può inoltrare al committente.
In alternativa, la medesima può, d’intesa con gli altri componenti del Gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente ‘‘in nome e per contro degli altri’’, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del Dpr. n. 633/1972.
L’Agenzia precisa anche che il Principio di diritto richiamato non si pone in contrasto la diversa questione della modalità di esecuzione del pagamento del corrispettivo alla mandataria o ai singoli mandanti in quanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità sopra descritte, è ammissibile che il pagamento delle singole fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti.
Resta fermo che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini Iva ed il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo.