Iva: soggette soltanto le attività economiche svolte stabilmente e a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore delle prestazioni

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9944 del 15 maggio 2015

Nella fattispecie in esame venivano emessi a carico di una Spa, esercente attività di fabbricazione di tessuti non-tessuti, n. 3 avvisi di accertamento a fini Irpeg e Irap per alcuni anni d’imposta, nonché un atto di contestazione di sanzioni per il periodo agosto-dicembre 2001.

In particolare, ai fini Iva venivano applicate le sanzioni per mancata autofatturazione ex art. 6, Dlgs. n. 471/97, delle prestazioni rese gratuitamente dalla controllante Spa, a titolo di locazione dell’immobile condotto dalla controllata Spa, che la locatrice non aveva regolarmente fatturato, in violazione dell’art. 3, comma 3, del Dpr. n. 633/72.

La Suprema Corte ha ricordato che la Corte di giustizia ha reiteratamente chiarito come, nonostante la VI Direttiva Ue assegni all’Iva un ampio ambito di applicazione, tuttavia solo le attività aventi carattere economico sono soggette a detta Imposta, dovendo considerarsi tali quelle che presentino un carattere stabile e siano svolte a fronte di un corrispettivo percepito dall’autore delle prestazioni.

Di conseguenza, l’equiparazione delle prestazioni a titolo gratuito, se non inerenti all’attività d’impresa, alle prestazioni di servizi imponibili, risponde alla finalità di garantire la parità di trattamento tra il soggetto passivo che prelevi un bene o che fornisca servizi per proprie esigenze private (o per quelle del proprio personale) ed il consumatore finale che si procuri un bene o un servizio dello stesso tipo.

In sostanza, il soggetto passivo che abbia potuto detrarre l’Iva sull’acquisto di un bene destinato alla propria impresa e lo prelevi per le proprie esigenze private (o per quelle del proprio personale) viene equiparato nel trattamento al consumatore finale e deve pertanto essere inciso dall’Iva. Invece, una volta che sia esclusa siffatta equiparazione, e con essa la stessa natura di operazione imponibile, le operazioni implicate non sono nemmeno suscettibili di regolarizzazione.

di Carolina Vallini e Francesco Vegni